Giudicato sul bonus docenti eseguito oltre termine con interessi (TAR Campania n. 4624 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla sentenza che riconosca il diritto del docente all’utilizzo della carta elettronica per l’aggiornamento, atteso che la natura fungibile dell’obbligazione consente, in caso di mancato rispetto del termine indicato dal giudice per la fruizione del beneficio, l’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 è condizione necessaria per l’esperibilità dell’azione; la mancata disponibilità di fondi in bilancio non costituisce legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato, potendo il commissario ad acta essere nominato sin dalla sentenza per provvedere all’allocazione della somma e al pagamento.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico della c.d. “carta del docente” per cinque anni scolastici, per un totale di € 2.500,00. L’amministrazione, rimasta soccombente e non avendo proposto impugnazione, non aveva tuttavia dato esecuzione al provvedimento, nonostante la rituale notifica e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Il ricorrente chiedeva pertanto l’accoglimento del ricorso, la condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha ritenuto il ricorso fondato. Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di cui all’art. 87, comma 2, lett. d) ed e), nonché l’avvenuta notifica della sentenza ottemperanda e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Nel merito, non essendo stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo. Con specifico riferimento alla questione del termine per la fruizione del beneficio, il Collegio ha precisato che, ove tale termine risulti decorso, l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con interessi legali fino al soddisfo. Tale soluzione è giustificata dalla natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e dal rilievo che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dal ricorrente ma è imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.
Il Collegio ha inoltre nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona di un Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, precisando che l’eventuale esaurimento dei fondi di bilancio non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione e pagamento della spesa.
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Nota della Redazione
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