L’inerzia amministrativa nell’esecuzione legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 6895 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che rimane inerte a fronte di una sentenza passata in giudicato e regolarmente notificata, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, non fornisce chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione del titolo. Grava sull’amministrazione debitrice l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento, non essendo sindacabili in tale sede i presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato. L’accertata inerzia legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione forzata, con condanna alle spese secondo i parametri delle procedure esecutive.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Rieti, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il proprio diritto alla Carta del docente per l’anno scolastico 2023/24, condannando il Ministero all’attribuzione del beneficio economico per l’importo di euro 500,00. A fronte della mancata esecuzione spontanea del titolo da parte dell’amministrazione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo che fosse ordinata l’integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero, seppur ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, accertando che la sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata nelle forme di legge, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Tale verifica è condizione di procedibilità del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero, a fronte dell’allegato inadempimento, non aveva fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza. Tale silenzio processuale assume valenza sintomatica: richiamando il principio di derivazione civilistica in tema di onere della prova tra debitore e creditore, il giudice ha concluso che grava sull’amministrazione inadempiente l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione. La pretesa creditoria, pertanto, deve trovare accoglimento.
Il Collegio ha precisato che i presupposti del diritto riconosciuto in sede di cognizione non sono sindacabili in sede di ottemperanza, dovendosi limitare il giudice dell’esecuzione a verificare l’integrale e corretta esecuzione del comando giudiziale. Dall’accertata inerzia è conseguita la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro il termine di giorni 60 dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con nomina fin da ora del commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inerzia.
La soccombenza ha infine determinato la condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, secondo i parametri previsti per le procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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