Ottemperanza per carta docente e condanna dell’amministrazione alla completa esecuzione (TAR Lombardia n. 2991 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente di ruolo all’assegnazione della carta docente per anni scolastici pregressi, condannando l’amministrazione a metterla a disposizione, costituisce titolo esecutivo idoneo ad essere azionato in sede di giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato, non contestata in giudizio, legittima l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’ente a dare completa esecuzione al titolo entro un termine perentorio, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il commissario, individuato in un dirigente pubblico preposto alla gestione della spesa, opera a titolo gratuito.

Il Fatto

Una docente di ruolo aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 3148 del 30 agosto 2024, con cui era stato accertato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nella misura di euro 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione.

Nonostante la notifica del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza. La ricorrente ha pertanto proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa della ricorrente risultava adeguatamente documentata e, a fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non aveva contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. Sulla base di tale mancata contestazione, il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza al giudicato.

Il Tribunale ha quindi ordinato all’amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, per la parte relativa al contributo per la formazione, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso infruttuosamente tale termine, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o dirigente da lui delegato, che dovrà provvedere entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente.

Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non sarà liquidato alcun compenso al commissario. La condanna alle spese ha seguito la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ed è stata liquidata in euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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