Il giudicato esterno sopravvenuto alla sentenza d’appello è rilevabile in cassazione purché allegato e comprovato (Cass. civ. Sez. 5 n. 19241 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno formatosi, in data successiva alla deliberazione e alla pubblicazione della sentenza d’appello, su una decisione che ha annullato alcune cartelle di pagamento può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità, qualora sia ritualmente allegato e comprovato, e comporta la cassazione della sentenza impugnata con decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., limitatamente alle cartelle annullate dal giudicato stesso. La mancata o tardiva impugnazione dell’intimazione di pagamento, di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602/1973, preclude al contribuente la possibilità di contestare i vizi propri degli atti presupposti, compresi quelli inerenti alla notificazione delle cartelle esattoriali.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento, relativa all’importo di euro 769.119,07, portato da novanta cartelle esattoriali. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendolo intempestivo per essere stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., per non aver i giudici d’appello tenuto conto della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che, nel frattempo, aveva annullato alcune delle cartelle di pagamento oggetto del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sul giudicato esterno, rilevando come, al momento della deliberazione e della pubblicazione della sentenza impugnata, il giudicato non fosse ancora maturato. Ciò nonostante, essendo stato ritualmente allegato e comprovato in sede di legittimità, il giudicato formatosi successivamente impone l’accoglimento del motivo, non risultando elementi che facciano ritenere che la decisione sia stata impugnata o sia ancora sub iudice.
La Corte ha, invece, rigettato gli altri motivi di ricorso, concernenti la prescrizione, la nullità della costituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la motivazione dell’intimazione e la notificazione delle cartelle. Sul punto, ha osservato che il contribuente non aveva impugnato la statuizione relativa al decorso del termine di decadenza dalla notifica dell’intimazione di pagamento, limitandosi a contestare la regolarità delle notifiche delle cartelle, e che su tale questione si era formato un giudicato interno.
La Corte ha ricordato che l’intimazione di pagamento, essendo impugnabile autonomamente ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546/1992, richiede un’impugnazione necessaria, pena la cristallizzazione dell’obbligazione. La mancata o tardiva impugnazione preclude la possibilità di eccepire i vizi degli atti presupposti, in quanto il meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546/1992 comporta che, se l’intimazione non viene impugnata, il credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive antecedenti alla sua notifica.
In accoglimento del primo motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto parzialmente il ricorso originario, limitatamente alle cartelle annullate dal giudicato esterno, compensando integralmente le spese di lite.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2909 c.c. – Cosa giudicata
- Art. 324 c.p.c. – Cosa giudicata formale
- Art. 384 c.p.c. – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito