L’atto meramente confermativo non è impugnabile e non fa decorrere nuovi termini (TAR Sardegna n. 1100 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto meramente confermativo, con cui l’Amministrazione si limita a richiamare integralmente un precedente provvedimento senza compiere nuova istruttoria né motivazione, è privo di spessore provvedimentale e, pertanto, inammissibile la sua impugnazione. In tal caso la nuova determinazione non fa decorrere un nuovo termine di impugnazione, se quello avverso l’atto confermato è ormai decorso. L’inammissibilità per carenza di interesse preclude la possibilità di far valere, avverso l’atto confermativo, anche vizi di illegittimità costituzionale che dovevano essere dedotti tempestivamente nei confronti del provvedimento originario.
Il Fatto
La società ricorrente presentava, in data 10 novembre 2023, istanza per l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. relativo a una centrale agrivoltaica da realizzarsi nel Comune di Porto Torres. Dopo una prima sospensione, il Servizio regionale competente, con nota del 20 febbraio 2025, dichiarava l’improcedibilità dell’istanza in applicazione della sopravvenuta legge regionale n. 20/2024, che individuava l’area come non idonea.
In data 25 luglio 2025, la società presentava una nuova istanza per il medesimo progetto. L’Amministrazione, con nota del 6 agosto 2025, qualificata espressamente come “atto meramente confermativo”, comunicava l’insussistenza dei presupposti per l’avvio di un nuovo procedimento, richiamando integralmente la precedente nota di improcedibilità. La ricorrente impugnava tale ultimo provvedimento, deducendo plurimi vizi, tra cui l’illegittimità costituzionale della normativa regionale e il difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, l’atto meramente confermativo ricorre quando l’Amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione. Tale atto si connota per la sola funzione di illustrare all’interessato che la questione è già stata delibata, con integrale richiamo del provvedimento originario. In quanto sostanziale diniego di esercizio del riesame, esso è privo di spessore provvedimentale e ordinariamente insuscettibile di impugnazione.
Il Tribunale rileva che l’adozione di un atto meramente confermativo non vale a far decorrere un nuovo termine di impugnazione qualora sia già decorso quello relativo al provvedimento confermato: in tal caso, la successiva impugnazione è inammissibile per carenza di interesse. Tale principio si applica anche quando l’Amministrazione dichiari l’improcedibilità di una nuova istanza, se il progetto è identico a quello già oggetto del precedente diniego.
Nel caso di specie, la ricorrente ha impugnato l’atto del 6 agosto 2025 senza aver previamente contestato la declaratoria di improcedibilità del 20 febbraio 2025, ormai inoppugnabile. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, non potendo i vizi di illegittimità costituzionale essere fatti valere avverso un atto che non ha natura provvedimentale.
Quanto ai vizi propri del provvedimento impugnato, la ricorrente non ha fornito elementi per contestare l’identità dei due progetti, limitandosi ad asserire l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con una decisione di merito. Al contrario, il Collegio osserva che, in assenza di sopravvenienze normative o fattuali legate ai caratteri del progetto, l’Amministrazione ha legittimamente reiterato la propria valutazione di improcedibilità senza necessità di una reiterata istruttoria.
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Nota della Redazione
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