Ottemperanza alla Carta del docente: onere della prova a carico dell’Amministrazione (TAR Sicilia n. 2814 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di un credito, il riparto dell’onere probatorio segue la regola generale: il creditore che agisce per l’adempimento prova soltanto la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento altrui; il debitore convenuto è gravato dell’onere di provare il fatto estintivo della pretesa. L’Amministrazione che non si costituisca rinuncia a dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. Non sussistendo giustificazioni dell’inadempienza, il ricorso per l’esecuzione del giudicato è fondato e va ordinata l’ottemperanza, con nomina del commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento del diritto alla costituzione in suo favore della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per un valore complessivo di € 1.500,00 in ragione dell’assegnazione di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare ogni atto necessario per consentirne il godimento.
La pronuncia è stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione il 18.12.2024 ed è passata in giudicato. Lamentando la mancata esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare l’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Risulta provata la notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione il 18.12.2024, con il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso, avvenuta il 9.06.2025.
Nel merito, il TAR rileva che la sentenza non è stata eseguita e che l’Amministrazione non ha dedotto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento, pur essendo stata destinataria della notifica del titolo. Il Collegio richiama il principio generale sul riparto dell’onere probatorio nelle cause di ottemperanza relative al pagamento di crediti, secondo cui il creditore deve solo provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento, mentre il debitore è gravato della prova del fatto estintivo. Sul punto richiama i propri precedenti conformi, tra cui TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 1311 del 2024 e TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 2942 del 2023.
Il Ministero, non costituendosi, ha rinunciato a dimostrare la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito, come invece gli imponeva l’art. 2697, secondo comma, cod. civ. Non emergono pertanto motivi giustificativi dell’inadempienza. Il ricorso è fondato e va riconosciuto l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, attribuendo la Carta del docente nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario è richiamato al rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 per la domanda di liquidazione del compenso, termine che decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre oneri accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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