Omologazione ministeriale e integrazione software nei varchi ZTL: offerta non conforme (TAR Trentino-Alto Adige n. 149 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sistema di rilevazione degli accessi alle zone a traffico limitato è soggetto al regime di omologazione ministeriale e al divieto di interconnessione con altri strumenti, archivi o banche dati posto dall’art. 5, comma 2, D.P.R. n. 250/1999. L’offerta che integri il varco omologato in una piattaforma di videosorveglianza di terze parti e in componenti applicativi non richiamati nel decreto di omologazione è non conforme alla normativa di settore e giustifica l’esclusione. Le certificazioni private di interoperabilità non equivalgono né sostituiscono l’omologazione ministeriale, poiché questa attiene alla precisione dello strumento di accertamento automatico e ne condiziona la legittimità. Il controllo sistematico della revisione e dell’assicurazione di tutti i veicoli rilevati, e non solo di quelli in infrazione, contrasta con il divieto di analisi massiva dei transiti. L’esclusione per difformità dai requisiti minimi opera solo se questi risultano espressamente e univocamente previsti come tali, alla stregua del favor partecipationis.

Il Fatto

Il Comune di Bressanone indice una procedura aperta per la fornitura e l’installazione dell’impianto di videosorveglianza e ZTL cittadino, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La gara si conclude con l’aggiudicazione al raggruppamento composto da due società, per un importo superiore a 390.000 euro oltre IVA.

La società seconda classificata, dopo aver ottenuto con una precedente sentenza del medesimo Tribunale l’accertamento del diritto all’accesso integrale all’offerta dell’aggiudicataria, impugna l’aggiudicazione deducendo la non conformità del sistema ZTL offerto alla normativa di settore e chiedendo l’esclusione, il subentro e il risarcimento. La controinteressata propone ricorso incidentale per l’esclusione della ricorrente principale. Il contratto non è stato stipulato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di tardività. Le respinge richiamando la precedente decisione pronunciata tra le stesse parti, che ha già escluso la decorrenza del termine dalla pubblicazione all’albo pretorio, trattandosi di atto soggetto a notificazione individuale ai sensi dell’art. 76, comma 5, d.lgs. n. 50/2016. La conoscenza dei vizi, si precisa, esige la piena conoscenza dell’offerta, non la sola tabella di valutazione, e non è configurabile un ricorso al buio secondo l’insegnamento dell’Adunanza plenaria n. 12 del 2020. Il Collegio stigmatizza la condotta della controinteressata, che ha trasmesso al Comune un documento diverso dall’offerta di gara perché fosse inoltrato alla ricorrente, traendone il rigetto delle eccezioni.

Nel merito, il sistema ZTL offerto risulta omologato, ma l’offerta lo integra in una piattaforma di videosorveglianza di terze parti e in componenti applicativi aggiuntivi. Il Collegio richiama l’art. 192, comma 5, D.P.R. n. 495/1992, secondo cui l’omologazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile, e il vincolo di conformità al prototipo depositato. Le certificazioni private di interoperabilità non equivalgono all’omologazione ministeriale, che garantisce la precisione dello strumento di accertamento.

Quanto al controllo di revisione e assicurazione, le spiegazioni difensive non convincono il Collegio, perché non trovano riscontro nell’offerta e contrastano con il tenore letterale della proposta, che descrive un controllo sistematico in tempo reale. L’aggiornamento automatico del firmware, privo di documentazione probatoria, lascia ritenere incisa la funzionalità della telecamera. I primi due motivi del ricorso principale sono pertanto fondati.

Il ricorso incidentale viene in parte rigettato: le clausole richiamate non hanno carattere univocamente escludente, anche perché i chiarimenti della stazione appaltante ammettono soluzioni equivalenti. È invece accolto quanto al sensore per il rilevamento del traffico, privo dell’omologazione per uso stradale espressamente richiesta a pena di esclusione. Il secondo motivo è fondato, non essendo documentata l’omologazione della telecamera di contesto.

Entrambi i ricorsi sono quindi accolti, con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese; le spese di verificazione restano a carico di ciascuna parte per un terzo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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