Ammissione ad anni successivi in Medicina: integrazione del contraddittorio e definizione nel merito (TAR Molise n. 55 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza cautelare che ravvisi una significativa complessità delle censure, tutte contestate, richiede un vaglio approfondito non compatibile con la natura sommaria del giudizio cautelare; pertanto, le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito. In tale evenienza, il Tribunale fissa l’udienza pubblica di trattazione e dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata, i quali assumono la veste di controinteressati effettivi. L’Amministrazione è onerata di fornire i nominativi e gli indirizzi di tali soggetti per consentire la notifica del ricorso, da eseguirsi nel termine perentorio stabilito.
Il Fatto
La fattispecie trae origine dal ricorso proposto da uno studente avverso il provvedimento di mancata iscrizione al secondo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026, nonché avverso la graduatoria definitiva degli ammessi ad anni successivi al primo, pubblicata in data 26 gennaio 2026, nella parte in cui non lo colloca in posizione utile. Il ricorrente ha impugnato, altresì, la valutazione della propria carriera universitaria di provenienza e il curriculum formativo, oltre a tutti gli atti e i verbali relativi alla procedura selettiva. Ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati. Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi del Molise, contestando le censure avversarie.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha preliminarmente rilevato che la fattispecie controversa presenta una significativa complessità, derivante dall’ampio ventaglio di censure sollevate dal ricorrente, tutte contestate dalla difesa dell’Ateneo. Tale complessità rende necessario un vaglio approfondito ed analitico delle questioni, non compatibile con la natura sommaria e delibativa propria del giudizio cautelare. In questo quadro, il Collegio ha ritenuto che le esigenze del ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm..
Con specifico riguardo all’integrità del contraddittorio, il Tribunale ha osservato che il ricorso è stato notificato al solo controinteressato espressamente indicato, mentre risultano necessariamente coinvolti nella vicenda anche gli altri soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata. Questi ultimi, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbero subire un pregiudizio, assumendo pertanto la veste di controinteressati effettivi. Il Collegio ha quindi disposto l’integrazione del contraddittorio ex art. 49 cod. proc. amm. nei loro confronti.
Al fine di rendere possibile tale adempimento, è stato ordinato all’Università di fornire al ricorrente i nominativi dei predetti soggetti e gli indirizzi, anche di posta elettronica certificata, dagli stessi comunicati all’Amministrazione per lo svolgimento della procedura. La parte ricorrente è stata autorizzata a notificare il ricorso ai controinteressati presso tali indirizzi, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con onere di depositare la prova dell’avvenuta notifica nei successivi dieci giorni.
Il TAR, inoltre, ha accolto l’istanza cautelare ai limitati fini della sollecita definizione del giudizio di merito, fissando l’udienza pubblica di trattazione, e ha ordinato all’Ateneo di adempiere agli incombenti istruttori nel termine di venti giorni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
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Nota della Redazione
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