Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro: obbligo di attivare la Carta del docente per il periodo pre-ruolo (TAR Lazio n. 13481 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., è competente a dare esecuzione alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, quando l’Amministrazione rimanga inerte. L’azione è ammissibile decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, dalla notificazione del titolo esecutivo. Accertata l’inottemperanza, il tribunale ordina l’esecuzione entro un termine assegnato e nomina fin da ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, cod. proc. amm. non è automatica, ma va richiesta e valutata alla luce della perdurante inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro una sentenza che accertava il suo diritto a fruire della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio per un valore complessivo di euro 2.000,00, oltre accessori e spese di lite. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato, spingendo la ricorrente a proporre ricorso per ottemperanza dinnanzi al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che la domanda di ottemperanza era fondata, in quanto la sentenza del giudice ordinario era stata ritualmente azionata e notificata, risultando per tabulas l’inottemperanza dell’Amministrazione. Il Collegio ha pertanto accertato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo all’attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato fin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che avrebbe dovuto provvedere entro i successivi sessanta giorni su richiesta della ricorrente.
Il Collegio ha invece escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora, ravvisando la possibilità di provvedervi solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, dietro apposita istanza di parte. La scelta di non applicare l’art. 114, comma 4, cod. proc. amm. si fonda sulla valutazione discrezionale del giudice, che ha preferito concedere all’Amministrazione un ulteriore termine per adempiere, riservando la misura coercitiva a un’eventuale fase successiva.
Il TAR ha poi condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti di competenza, in linea con la funzione dissuasiva e di controllo che caratterizza il giudizio di ottemperanza nei confronti delle Amministrazioni inadempienti.
Nota della Redazione
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