Calcolo ISEE e risarcimento disabilità gravissima competenza giudice ordinario (TAR Toscana n. 294 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Spetta al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, la controversia con cui si chiede l’esclusione dal patrimonio rilevante ai fini del calcolo dell’ISEE delle somme percepite a titolo risarcitorio o compensativo per i danni derivanti da evento causativo di disabilità gravissima, ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. Il riparto di giurisdizione in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche si fonda sulla natura della situazione soggettiva azionata: sussiste la giurisdizione ordinaria quando il beneficio è riconosciuto direttamente dalla legge e alla pubblica amministrazione è demandato il solo controllo dei presupposti, senza alcun apprezzamento discrezionale sull’an, sul quid e sul quomodo dell’erogazione. La pretesa, sebbene inserita in un procedimento amministrativo di accertamento, costituisce diritto soggettivo all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria e va qualificata secondo lo schema norma-fatto-effetto. Il difetto di giurisdizione del G.A. va dichiarato anche quando la questione riguardi la corretta applicazione delle disposizioni sul computo del patrimonio mobiliare e del reddito del nucleo familiare.
Il Fatto
I ricorrenti, in proprio e quali genitori di una figlia minorenne affetta da disabilità gravissima riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 3, hanno agito per l’annullamento di due provvedimenti di diniego e per l’accertamento del diritto all’esclusione, dal patrimonio rilevante ai fini ISEE, delle somme percepite a titolo risarcitorio e compensativo per i danni causati alla figlia da un evento lesivo, nonché del diritto alla riattivazione del contributo per le gravissime disabilità.
La Società della Salute del Mugello, con nota del 25.11.2024, aveva respinto l’istanza rimettendo la competenza all’INPS, dopo aver comunicato la cessazione del contributo a decorrere dal marzo 2024 per il superamento delle soglie ISEE previste dalla DGR n. 1071/2023. L’INPS, con provvedimento del 20.12.2024, ha parimenti respinto l’istanza di ricalcolo, escludendo di poter modificare i valori patrimoniali autodichiarati nella DSU. Entrambe le amministrazioni hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, ritenendola fondata. Il riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, nelle controversie su contributi e sovvenzioni pubbliche, dipende dalla natura della situazione soggettiva fatta valere: occorre distinguere i casi in cui il beneficio è riconosciuto direttamente dalla legge — e alla pubblica amministrazione spetta solo il controllo dei presupposti — dalle ipotesi in cui la legge le attribuisce il potere di riconoscere l’ausilio previa valutazione comparativa degli interessi.
Il Collegio richiama il parere del Consiglio di Stato n. 947 del 27 giugno 2023, che a sua volta evoca l’Adunanza Plenaria n. 6/2014 e le Sezioni Unite n. 8115/2017: la giurisdizione ordinaria sussiste quando il finanziamento è riconosciuto dalla legge e manca ogni apprezzamento discrezionale sull’an, sul quid e sul quomodo dell’erogazione. In tali casi la posizione giuridica azionata è qualificabile come diritto soggettivo all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria.
Nel caso concreto, i ricorrenti fondano la pretesa sull’art. 4, comma 2, lett. f), del DPCM n. 159/2013, che nel computo del reddito considera i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche, escludendo quelli fruiti in ragione della condizione di disabilità ove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF, ai sensi dell’art. 2-sexies, comma 1, lett. a), del D.L. n. 42/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2016.
La controversia verte dunque sulla corretta applicazione di tali disposizioni secondo lo schema norma-fatto-effetto. La spettanza di quanto rivendicato non è mediata dall’esercizio di un potere amministrativo, nemmeno vincolato, ma proviene direttamente dalla legge. In mancanza di una simile mediazione, la verifica della sua corretta applicazione appartiene al giudice ordinario.
Il Collegio dichiara pertanto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo le parti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono compensate in considerazione della fattispecie nel suo complesso.
Nota della Redazione
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