Graduatoria concorsuale ridefinita su ordine cautelare: improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (Cons. Stato n. 7306 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Anche nell’ambito dei concorsi pubblici, la mancata tempestiva impugnazione della graduatoria definitiva di merito comporta l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto avverso la precedente graduatoria, quando la nuova sia scaturita da una rivalutazione degli atti. L’atto adottato all’esito di una rivalutazione imposta da ordine cautelare costituisce provvedimento nuovo, con nuova approvazione degli esiti e ridefinizione delle posizioni dei candidati, e non atto meramente confermativo. Quest’ultimo ricorre solo se il secondo atto abbia il medesimo contenuto sostanziale del primo, senza nuova istruttoria né nuova ponderazione degli interessi, e perciò non riapre i termini di impugnazione. La conferma in senso proprio, in quanto innovativa e autonomamente lesiva, è soggetta a impugnazione nei termini.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. Impugnava la graduatoria di merito e la scheda di valutazione dei titoli, lamentando il mancato riconoscimento dei punteggi per i titoli posseduti, in particolare nella voce relativa agli incarichi annotati nel foglio matricolare.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 3570/2026, dichiarava il ricorso improcedibile per mancata impugnazione della graduatoria sopravvenuta. L’appellante contestava la decisione deducendo violazione dell’art. 35 cod. proc. amm. e riproponendo i motivi assorbiti: eccesso e sviamento di potere, violazione della lex specialis, elusione del giusto procedimento, illogicità e contraddittorietà della motivazione, violazione degli artt. 3 e 5 del bando e dell’art. 7 d.m. 9 settembre 2022 n. 168.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce la sequenza procedimentale. A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare in primo grado, con cui si ordinava all’Amministrazione il riesame della posizione del ricorrente, la p.a. adottava il verbale n. 104 con cui ridefiniva la valutazione. Successivamente pubblicava il provvedimento di rettifica che rideterminava la graduatoria di merito, correggendo le posizioni di due candidati. Tale nuova graduatoria non veniva impugnata.
Su questa base il Collegio applica l’orientamento consolidato: la mancata impugnativa della graduatoria definitiva comporta l’improcedibilità del ricorso avverso la precedente, ove la nuova derivi da rivalutazione degli atti. Nel caso concreto la graduatoria sopravvenuta, adottata all’esito della rivalutazione disposta su ordine giudiziale, ha comportato una nuova approvazione degli esiti concorsuali e una ridefinizione delle posizioni dei candidati.
Ne consegue che nessun interesse residua in relazione all’impugnativa di una graduatoria ormai priva di effetti, superata dalla nuova definizione della procedura e non impugnata. La graduatoria adottata dopo l’ordinanza cautelare costituisce atto nuovo, qualificabile come conferma solo in parte qua degli esiti, ma a seguito di nuova rivalutazione e modifica delle posizioni.
Il Collegio ribadisce quindi la distinzione tra atto meramente confermativo e conferma in senso proprio, richiamando il precedente di Cons. Stato Sez. VI n. 3526 del 2026. Il primo si limita a richiamare il provvedimento precedente, non ha valenza costitutiva, non riapre i termini e non è autonomamente impugnabile. Rileva, ai fini della qualificazione, che l’atto successivo sia stato adottato o meno senza nuova istruttoria e nuova ponderazione degli interessi. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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