Interesse a ricorrere della terza graduata e unicità del centro decisionale (TAR Lazio n. 8407 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La terza classificata in una gara per l’aggiudicazione di un lotto può coltivare utilmente il giudizio solo se dimostra l’illegittimità del posizionamento delle due imprese che l’hanno preceduta in graduatoria, salva la proposizione di censure volte a invalidare l’intera procedura. Il ricorso avverso l’aggiudicazione è inammissibile per carenza di interesse a ricorrere se non contiene doglianze dirette nei confronti di tutti gli operatori collocati in posizione migliore. L’anomalia dell’offerta presentata per un lotto non può essere desunta dall’accertata anomalia dell’offerta del medesimo concorrente per un diverso lotto, trattandosi di gare autonome e indipendenti. La causa di esclusione di cui all’art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023 richiede rilevanti indizi, anche indiziari, da cui desumere che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale, non essendo sufficienti meri rapporti commerciali o la prossimità dei ribassi.
Il Fatto
La società ricorrente, terza classificata nella graduatoria del Lotto 1 di una gara indetta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la fornitura di quadri elettrici, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della prima classificata, deducendo l’anomalia dell’offerta di quest’ultima per sottostima dei costi della manodopera e modifica postuma dell’offerta nel corso del subprocedimento di verifica di congruità. Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso le medesime censure alla seconda classificata, il cui ribasso era assai prossimo a quello dell’aggiudicataria, prospettando altresì la sussistenza di un unico centro decisionale tra le due imprese, atteso il rapporto di subfornitura tra loro intercorrente. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale volto a contestare l’ammissione alla gara della ricorrente e di altra società.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse. Richiamato il consolidato principio per cui la terza classificata può conseguire l’utilità dell’aggiudicazione solo dimostrando l’illegittimità del posizionamento delle imprese che la precedono, il Tribunale ha rilevato che le censure formulate nei confronti della seconda graduata erano generiche e non specifiche. La circostanza che l’offerta di quest’ultima non fosse stata sottoposta a verifica di anomalia precludeva il sindacato giurisdizionale, non potendo il giudice sostituirsi all’Amministrazione nell’esercizio di poteri non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a..
Quanto al secondo motivo aggiunto, la Corte ha affermato che le gare divise in lotti si compongono di tante gare autonome e distinte, con la conseguenza che l’eventuale anomalia dell’offerta presentata per un lotto non può refluire automaticamente sull’anomalia dell’offerta presentata per un diverso lotto, gravando sulla parte istante l’onere di fornire elementi specifici di prova.
In relazione al terzo motivo aggiunto, il Tribunale ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la fattispecie escludente dell’unicità del centro decisionale si contraddistingue per un profilo di concretezza e non di pericolo presunto. La sussistenza di un rapporto di subfornitura incidente su poco più del dieci per cento dell’importo offerto e l’entità dei ribassi non costituiscono rilevanti elementi indiziari, specie in un mercato concentrato dove i rapporti commerciali tra imprese sono fisiologici. Il differenziale di prezzo tra le due offerte, pari a oltre un milione di euro, ha escluso che il ribasso potesse assurgere a indice di un accordo collusivo idoneo ad alterare gli esiti della gara. Da tali declaratorie è derivata l’improcedibilità del ricorso incidentale, stante la sua finalità eminentemente paralizzante.
Nota della Redazione
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