Ottemperanza per la Carta del Docente del supplente: ordine al MIM e commissario ad acta (TAR Puglia n. 945 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’attuazione delle sentenze del Giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ed è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, senza che possano essere introdotte domande comunque correlate. L’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima dell’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione costituita comporta la condanna a dare esecuzione alla statuizione giudiziale entro un termine assegnato, con nomina fin d’ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, mentre la fissazione delle astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. richiede un uso prudente e può essere respinta se manifestamente iniqua.

Il Fatto

La ricorrente, docente con incarichi a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro il riconoscimento del diritto alla Carta del Docente per le annualità dal 2018/2019 al 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione del beneficio. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, che tuttavia non vi aveva dato esecuzione.

La ricorrente ha pertanto proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro per ogni ulteriore ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha premesso che il giudizio di ottemperanza, nella species azionata ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del Giudice ordinario passate in giudicato ed è circoscritto alla stretta esecuzione del titolo azionato. Ha quindi verificato la regolarità in rito del ricorso, riscontrando l’osservanza del dimezzamento dei termini per il deposito ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm. e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Quanto al merito, il Ministero costituito non ha contestato l’inadempimento all’obbligo derivante dalla statuizione giudiziale. Il Collegio ne ha tratto la conseguenza della fondatezza del ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brindisi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, fatti salvi gli eventuali pagamenti medio tempore intervenuti.

Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il TAR ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV) presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, con facoltà di delega, precisando che, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non sarà liquidato alcun compenso.

Il Collegio ha infine respinto la domanda di fissazione delle astreintes, ritenendola manifestamente iniqua nella specie, richiamando il criterio di prudenza che deve guidare l’uso dell’istituto, il quale comporta di regola un esborso di pubblico denaro. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *