Ottemperanza improcedibile per mancato interesse al rimborso C.U. (TAR Abruzzo n. 400 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando il ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione, essendo venuto meno il bisogno di tutela che giustificava la proposizione del ricorso. La declinatoria in rito prescinde dall’esame dell’eccezione di estinzione del credito per compensazione sollevata dall’amministrazione resistente. La compensazione delle spese di lite può essere disposta — oltre che per la definizione in rito — quando l’amministrazione, pur tempestivamente sollecitata in via stragiudiziale con espressa riserva di agire, non abbia evitato l’inutile dispendio di attività giurisdizionale.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza avverso il silenzio del Comune resistente, al fine di ottenere il rimborso del contributo unificato versato per promuovere il giudizio conclusosi con la sentenza indicata in epigrafe. Il Comune si costituiva eccependo l’estinzione del debito per compensazione. Nelle more del giudizio, il ricorrente depositava memoria con cui dichiarava la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in conformità alla domanda formulata dal ricorrente con la memoria del 27 aprile 2026. La declaratoria di improcedibilità discende dalla cessazione del bisogno di tutela giurisdizionale, evento successivo alla proposizione del ricorso che priva di oggetto la decisione.
Il Collegio ha quindi assorbito ogni altra questione, inclusa l’eccezione di compensazione sollevata dal Comune, divenuta irrilevante ai fini della definizione del giudizio di ottemperanza.
Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto la compensazione in ragione della definizione in rito della controversia, ma ha aggiunto una considerazione di ordine collaborativo: il Comune aveva ricevuto, circa due mesi prima del deposito del ricorso, un sollecito di pagamento contenente espressa riserva di agire in giudizio. In tale contesto, l’amministrazione avrebbe potuto eccepire l’eventuale estinzione del credito per compensazione legale in via stragiudiziale, evitando un inutile e gravoso dispendio di attività giurisdizionale.
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Nota della Redazione
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