Cessata materia del contendere per adempimento sopravvenuto nel giudizio di ottemperanza (TAR Abruzzo n. 41 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, c.p.a., l’avvenuto adempimento dell’obbligo di pagamento scaturente dal giudicato, intervenuto nel corso del giudizio, determina la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza che residui alcun interesse alla pronuncia sul merito. La circostanza che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al titolo solo dopo la proposizione del ricorso non incide sulla declaratoria di cessazione, ma rileva ai fini della regolazione delle spese di lite, che seguono il criterio della soccombenza virtuale della parte rimasta inerte fino alla costituzione in giudizio. La liquidazione delle spese in favore della parte ricorrente non richiede l’accertamento di un inadempimento colpevole, essendo sufficiente il dato oggettivo dell’avvenuta proposizione del rimedio per ottenere l’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Con sentenza passata in giudicato, il Tribunale di Lanciano aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di un docente della somma di €2.000,00, per gli anni di servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, oltre interessi e rivalutazione. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione.
Il Ministero si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso. Nella camera di consiglio di discussione, il difensore della parte ricorrente dichiarava l’intervenuto adempimento, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con condanna alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria, successivo alla notifica del ricorso, comporta il venir meno dell’interesse alla decisione, rendendo applicabile l’art. 34, comma 5, c.p.a. L’avvenuto pagamento integrale del credito oggetto del giudicato priva di consistenza attuale la controversia, non essendo più necessaria l’adozione di alcun provvedimento satisfattivo della pretesa azionata.
Sul piano delle spese di lite, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, osservando che l’Amministrazione aveva dato corso all’esecuzione soltanto dopo la proposizione del ricorso. Tale circostanza ha giustificato la condanna del Ministero al pagamento delle spese in favore del ricorrente, liquidate in €800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La decisione conferma che, nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento tardivo dell’Amministrazione non preclude la tutela delle spese processuali della parte che abbia dovuto attivare il rimedio giurisdizionale per ottenere l’esecuzione del giudicato.
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Nota della Redazione
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