Autorizzazione all’accesso per operazioni espropriative è atto preparatorio non impugnabile (TAR Emilia-Romagna n. 331 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 15, comma 3, d.P.R. n. 327/2001, che consente ai tecnici incaricati di introdursi in un fondo privato per le operazioni planimetriche e preparatorie necessarie alla progettazione di un’opera pubblica, costituisce atto meramente preparatorio della futura ed eventuale procedura ablatoria. Essa è priva di autonoma valenza lesiva della posizione del proprietario, perché il pregiudizio all’interesse sostanziale si realizza solo con l’approvazione del progetto definitivo e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Il ricorso avverso tale provvedimento è pertanto inammissibile per carenza di interesse, salvo che non si contestino gli aspetti propri delle concrete modalità di esecuzione delle operazioni. L’obbligo dell’amministrazione di risarcire i danni arrecati e di ripristinare lo stato dei luoghi rafforza il carattere non definitivo della lesione.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un terreno in località Torre Pedrera, già sede di una stazione di rifornimento carburanti dismessa, impugnava la determinazione con cui il Comune di Rimini, ai sensi dell’art. 15, comma 3, d.P.R. n. 327/2001, aveva autorizzato i tecnici incaricati a introdursi nell’area per le operazioni propedeutiche al progetto di riqualificazione urbana dell’ex impianto.
Con lo stesso atto il Comune aveva respinto la richiesta di proroga di quarantacinque giorni del termine di sette giorni per presentare osservazioni, fissando l’inizio delle operazioni. La società deduceva la violazione del contraddittorio procedimentale, il difetto di motivazione e lo sviamento di potere, assumendo che l’area non presentasse i connotati della riqualificazione urbana. Il Comune eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per la natura preparatoria dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione pregiudiziale e la ritiene fondata. Richiamato il testo dell’art. 15, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 327/2001, il TAR qualifica la determinazione impugnata come atto preparatorio e strumentale rispetto alla formazione del progetto dell’opera pubblica.
L’autorizzazione, osserva il Tribunale, non lede in modo diretto e immediato l’interesse del proprietario: tale interesse può essere pregiudicato solo al momento dell’approvazione del progetto definitivo di localizzazione dell’opera. A quel momento, precisa la sentenza, l’opera si presenta come futura e incerta, essendo condizionata sia all’esito positivo delle operazioni tecniche preliminari sull’idoneità del terreno, sia alla conclusione del procedimento con l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato, citando TAR Lazio, Roma, n. 3530/2008, TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 332/2017, TAR Basilicata n. 13/2010, TAR Lazio, Latina, n. 353/1990 e Cons. Stato, sez. IV, n. 458/1986. Da tale orientamento discende che l’autorizzazione all’accesso ai fondi per le operazioni di misurazione preliminari non è soggetta ad autonoma impugnabilità.
Il Tribunale ammette una sola eccezione: la contestazione degli aspetti peculiari delle concrete modalità di effettuazione delle operazioni. Rileva però che su questo profilo la ricorrente nulla ha dedotto. Sottolinea inoltre che la stessa autorizzazione prevede l’obbligo del Settore competente al risarcimento dei danni e al ripristino dello stato dei luoghi.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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