Ottemperanza al titolo del giudice del lavoro e limiti alla penalità di mora (TAR Lazio n. 950 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione statale di dare esecuzione al titolo esecutivo formatosi davanti al giudice del lavoro quando risulti il passaggio in giudicato della sentenza e siano decorsi i 120 giorni dalla notifica del titolo, termine dilatorio previsto per le esecuzioni nei confronti delle amministrazioni dello Stato. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua in ragione dell’esiguità della somma e della già disposta nomina del commissario ad acta. La domanda di ottemperanza relativa alla condanna alle spese di lite è inammissibile quando il giudice civile le abbia liquidate in favore del difensore antistatario, titolare di un credito da far valere in proprio.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro del Tribunale di Latina ha condannato il Ministero al pagamento di € 1.023,16 a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, oltre interessi legali. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione.

Il Ministero si costituisce con memoria di mera forma. La causa passa in decisione alla camera di consiglio del 13 maggio 2026. La ricorrente chiede l’ottemperanza, la nomina del commissario e la condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti del rito. Accerta il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso dei 120 giorni dalla notifica del titolo, così ritenendo rispettato il termine dilatorio previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni dello Stato. Su questa base accoglie il ricorso nella parte relativa al diritto al pagamento delle somme riconosciute.

Consegue l’ordine di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per l’ipotesi di inerzia, il Tribunale nomina commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale di Frosinone/Latina, o funzionario delegato, con termine di altri sessanta giorni e facoltà di compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Il compenso del commissario è liquidato fin d’ora in € 1.000,00, salvo conguaglio su motivata richiesta, e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. La scelta del commissario riflette il criterio della competenza territoriale dell’organo chiamato a dare esecuzione alla spesa.

Il Tribunale respinge invece la domanda di penalità di mora. L’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ne consente l’applicazione, ma il Collegio la ritiene nel caso concreto manifestamente iniqua per l’esiguità della somma dovuta. La già disposta nomina del commissario consente di escludere ulteriori significativi ritardi nell’adempimento.

Quanto alle spese di lite, la domanda di ottemperanza è respinta. Il giudice civile non le ha liquidate in favore della ricorrente, ma del suo difensore dichiaratosi antistatario, che dovrà agire in proprio per la soddisfazione del credito. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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