Rifiuto di secondo programma genetico su razza a rischio: obbligo di motivazione (TAR Lazio n. 3180 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di approvazione di un secondo programma genetico per una razza riconosciuta a rischio di erosione genetica non può fondarsi sul solo automatismo dell’iscrizione della razza nell’Anagrafe nazionale della biodiversità. L’art. 10 del Regolamento UE n. 2016/1012 impone all’autorità competente una valutazione caso per caso, calibrata sui criteri del numero dei programmi già approvati, delle dimensioni delle popolazioni riproduttrici e degli eventuali apporti genetici esterni. Il rifiuto deve essere sorretto da una spiegazione motivata ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, che espliciti in concreto il rischio per la conservazione della razza o della diversità genetica. Il riconoscimento della qualifica di ente selezionatore e l’approvazione del programma genetico costituiscono fasi distinte, con pregiudizialità del riconoscimento rispetto all’esame del programma.

Il Fatto

Un’associazione allevatoriale ha chiesto al Ministero il riconoscimento quale ente selezionatore e l’approvazione di un secondo programma genetico per la razza equina maremmana. Il diniego si fonda sul parere del Comitato Nazionale Zootecnico, espresso ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 52/2018, secondo cui la razza, essendo a rischio di erosione genetica, non consente l’approvazione di un ulteriore programma rispetto a quello già riconosciuto a una diversa associazione.

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto insieme al verbale del Comitato e alle Linee guida allegate al decreto direttoriale del 28 luglio 2022, nella parte in cui precludono l’approvazione di più programmi genetici per le razze a rischio. Il Ministero e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per assenza di specifiche censure avverso gli atti presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità: le Linee guida e il parere del Comitato sono richiamati nei singoli motivi, laddove si contesta lo specifico profilo ostativo.

Nel merito il Tribunale ricostruisce il quadro unionale. Il Regolamento UE n. 2016/1012 definisce l’ente selezionatore e il programma genetico e, al considerando 21, pone il diritto al riconoscimento come principio fondamentale. L’art. 10 consente di rifiutare l’approvazione quando essa rischia di compromettere il programma già esistente, ma subordina la decisione alla valutazione dei criteri del numero dei programmi, delle dimensioni delle popolazioni riproduttrici e degli apporti genetici esterni.

Da queste disposizioni il Collegio trae la conclusione che è esclusa la possibilità di automatismi: l’inserimento di una razza nel registro di quelle a rischio non preclude di per sé la coesistenza di più programmi. Occorre una valutazione dei rischi concreti, calibrata sui criteri indicati.

Il decreto impugnato, invece, richiama la conservazione della razza in modo assertivo, senza esplicitare le ragioni scientifiche del giudizio negativo e senza dar conto dei criteri del comma 2 dell’art. 10. Ciò contrasta con l’obbligo di motivazione dell’art. 11, anche a tutela del diritto di difesa del richiedente. La stessa conclusione è raggiunta da questo Tribunale nella sentenza della Sezione V n. 13575/2023, relativa a fattispecie analoga.

È fondata anche la censura sull’ordine procedimentale: il riconoscimento quale ente selezionatore e l’approvazione del programma sono fasi distinte. Il Ministero avrebbe dovuto verificare i requisiti dell’art. 4 del Regolamento e solo dopo esaminare il programma, concedendo eventualmente il termine per una versione modificata. Il ricorso è accolto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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