Mala gestio dei fondi europei e risoluzione della convenzione responsabilità erariale solidale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 103 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per mala gestio di contributi europei, il danno erariale da risoluzione anticipata della convenzione di sovvenzione per inadempimento degli obblighi di rendicontazione si identifica, quanto al danno emergente, con l’importo dell’anticipazione che l’ente è tenuto a restituire, maggiorato degli interessi di mora, trattandosi di passività attuale, liquida e certa. La perdita del finanziamento non ancora erogato non integra, di per sé, danno da mancata entrata risarcibile, occorrendo la prova delle passività di esercizio effettivamente sostenute a fronte dell’entrata venuta meno. Sul piano soggettivo, la condotta distrattiva dei fondi vincolati e l’omessa risposta ai rilievi della Commissione europea integrano il dolo, con conseguente responsabilità solidale di amministratori e responsabili tecnici. L’incapacità naturale ex art. 2046 cod. civ. è valutata con rigore maggiore rispetto al giudizio penale e il relativo onere probatorio grava sul convenuto.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha citato in giudizio gli amministratori e i responsabili tecnici di un comune, chiedendo la condanna al risarcimento del danno patrimoniale di complessivi euro 1.689.461,00, oltre rivalutazione e interessi. L’ente era stato beneficiario e coordinatore di un progetto comunitario LIFE per la conservazione di una specie protetta, finanziato con un anticipo corrisposto dalla Commissione europea e con un ulteriore contributo da erogarsi a rendicontazione.

Accertate irregolarità contabili e inadempimenti negli obblighi di rendicontazione, la Commissione aveva risolto la convenzione, chiedendo la restituzione integrale dell’anticipazione di euro 675.784,40 con interessi, e aveva negato l’erogazione del saldo di euro 1.013.676,60. I convenuti hanno eccepito la prescrizione, la violazione del ne bis in idem in relazione a un precedente giudizio già definito, e l’assenza di nesso causale e di elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni pregiudiziali. L’art. 83, comma 3, cod. giust. cont. preclude l’azione solo nei confronti di chi sia stato destinatario di archiviazione o di una valutazione di infondatezza del contributo causale, non essendo evocabile l’istituto del giudicato. Nel caso di specie i due procedimenti presentano diversi petita e diverse causae petendi: la precedente pronuncia ha riguardato i pagamenti illeciti, mentre il giudizio odierno concerne la mala gestio dell’intero finanziamento.

Quanto alla prescrizione, la Corte individua il dies a quo nel 18.10.2019 per il danno emergente e nel 30.06.2017 per il lucro cessante. Rileva poi l’effetto interruttivo permanente della costituzione di parte civile nel processo penale, ai sensi degli artt. 2943 e 2945, comma 2, cod. civ., nonché le notificazioni degli atti di costituzione in mora, tutte collocate nei termini rispetto all’invito a dedurre e all’atto di citazione.

Nel merito, l’accoglimento è parziale. La voce di danno da mancata entrata non è accolta per difetto di prova: la perdita del contributo costituisce il danno-evento, ma il risarcimento presuppone le passività d’esercizio concretamente sostenute a fronte dell’entrata venuta meno. Diversamente per il danno emergente, attuale e certo perché il comune deve ormai restituire l’anticipazione maggiorata degli interessi. La Corte richiama sul punto il principio di vicinanza della prova, a partire da Cass. Sez. Un. n. 18046/2010.

La condotta del sindaco, in particolare l’omessa risposta ai rilievi della Commissione sullo stato dei lavori, si pone in nesso causale diretto con la risoluzione della convenzione. Analogamente per il vicesindaco con delega al bilancio, autore dei pagamenti indebiti, per il responsabile tecnico e per il chief manager dell’azione interessata dai ritardi. Sono ritenuti responsabili in solido anche i consiglieri che hanno tratto vantaggio personale dai fondi. Il dolo è affermato sulla base della consapevole distrazione dei fondi vincolati.

È invece respinta la domanda verso gli altri chiamati, privi di ruolo tecnico-amministrativo e di qualsiasi utilità economica. La Corte respinge anche la richiesta di non imputabilità per ludopatia, rilevando che l’incapacità naturale non è dimostrata e che, comunque, la condotta distrattiva non era rivolta a soddisfare l’impulso di gioco.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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