La violazione dell’autovincolo valutativo invalida la procedura di chiamata dei professori universitari (TAR Lombardia n. 4151 del 29.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per la chiamata di professori universitari, la commissione giudicatrice che abbia esercitato il potere di autovincolo, predeterminando criteri e sub-criteri di valutazione in vista della garanzia della par condicio tra i candidati, è tenuta ad osservarli integralmente nella successiva fase valutativa. La violazione di tali regole autoimposte determina l’illegittimità delle determinazioni conclusive, configurandosi altresì un vizio di motivazione allorché i giudizi, pur formulati in forma narrativa, non consentano di comprendere l’applicazione dei criteri predefiniti ai singoli titoli valutati. L’annullamento degli atti di approvazione della procedura comporta la caducazione degli atti presupposti di chiamata e impone la riedizione, da parte di una commissione in diversa composizione, della fase di fissazione dei criteri eventualmente mancanti e della valutazione preliminare e finale dei candidati, in ossequio all’effetto conformativo di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
L’Università di Pavia indiceva una procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia per il settore della reumatologia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010. Alla selezione partecipavano tre candidati: il ricorrente, la controinteressata e altro candidato, risultato vincitore ma successivamente rinunciatario. Il ricorrente, collocatosi in graduatoria dopo la controinteressata, impugnava gli atti della procedura deducendo la violazione dei criteri di valutazione che la commissione si era data nella seduta preliminare. Con motivi aggiunti, l’impugnazione veniva estesa alla delibera di proposta di chiamata del dipartimento e alla delibera del consiglio di amministrazione che avevano disposto la chiamata della controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata la censura con cui il ricorrente lamentava la violazione dell’autovincolo. Dalla lettura del verbale n. 1 emerge che la commissione aveva predeterminato quattro distinti criteri per la valutazione dell’attività didattica, tra cui la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto. Nella successiva fase, tuttavia, i giudizi sui singoli candidati erano stati espressi in forma esclusivamente descrittivo-narrativa, senza alcuna correlazione con i parametri fissati in via preliminare e omettendo la valutazione di uno dei criteri indicati.
Il Tribunale ha richiamato il principio per cui, sebbene il giudizio finale delle commissioni di concorso non richieda l’attribuzione di punteggi per singole voci, qualora la commissione decida spontaneamente di autovincolarsi a un determinato meccanismo valutativo non può poi disattenderlo. L’autovincolo costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità ed è finalizzato a garantire la par condicio tra i concorrenti, che devono poter competere su regole chiare e predefinite. La violazione di tale vincolo si riflette altresì sulla tenuta motivazionale della valutazione, non essendo possibile comprendere in base a quali elementi siano stati formulati i giudizi.
Analoghi profili di illegittimità sono stati riscontrati nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, per la quale la commissione aveva predeterminato sia i criteri di giudizio sia gli indicatori bibliometrici, ma aveva poi proceduto con valutazioni globali prive di corrispondenza con i parametri indicati. Con riferimento all’attività clinica, è emersa la carenza assoluta di criteri predeterminati, essendosi la commissione limitata a richiamare la pertinenza dell’attività al settore concorsuale. Il Tribunale ha conseguentemente annullato il decreto rettorale di approvazione degli atti, con effetto caducante sulle successive delibere di chiamata della controinteressata.
Il Collegio ha precisato che l’accoglimento delle censure relative alla violazione dell’autovincolo avrebbe imposto la regressione della procedura alla fase di riedizione della valutazione preliminare e finale dei candidati. L’accertata assenza di criteri per la voce dell’attività clinica ha imposto, inoltre, l’obbligo per l’Università di integrare il verbale n. 1 in parte qua, fissando i criteri mancanti. In ossequio all’effetto conformativo della pronuncia, la riedizione del potere dovrà avvenire ad opera di una commissione in diversa composizione rispetto a quella che si era già espressa.
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Nota della Redazione
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