Ottemperanza al titolo del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2603 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accoglie il ricorso quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso. Sussistono pertanto i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., con conseguente ordine all’amministrazione di provvedere nel termine fissato e nomina, in caso di inerzia, di un commissario ad acta. La disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, pur dettata per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della medesima legge, può essere applicata per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con esclusione del compenso per il commissario quando questi sia dirigente dell’amministrazione intimata.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2024/2025 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare tale somma mediante buoni elettronici di spesa.

Il giudice ordinario aveva altresì condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario. Non essendo stata data esecuzione al titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Il Ministero si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui era chiesta l’esecuzione, risultante da attestazione agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale era stata fornita prova.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione intimata di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

In caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha previsto l’intervento in via sostitutiva, su sollecitazione della parte interessata, del commissario ad acta nell’ulteriore termine di sessanta giorni, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio.

Quanto al compenso, il Collegio ha escluso che esso sia dovuto, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da una serie di precedenti conformi dei giudici amministrativi. Il munus di ausiliario del giudice è inoltre ritenuto intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il commissario è tenuto al deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, utilizzando l’apposito modulo. Le spese di lite seguono infine la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione delle tabelle ministeriali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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