Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse dichiarata in udienza (TAR Lazio n. 12349 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente nel verbale d’udienza, con la quale si attesta la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm. La pronuncia non entra nel merito della fondatezza delle censure proposte, ma definisce il giudizio per ragioni processuali, attinenti alla sopravvenuta inutilità di una decisione nel corso del processo. In ragione della peculiarità della questione trattata, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, le successive linee guida del 6 ottobre 2022, le circolari MEF-Ministero della Salute e gli accordi Stato-Regioni in materia di ripiano, nonché la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 2426 del 14 dicembre 2022 e le delibere delle aziende sanitarie locali e ospedaliere piemontesi, con cui era stato richiesto il ripiano dello sforamento del tetto di spesa. La società agiva per l’annullamento di detti provvedimenti, chiedendo altresì la remissione alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia UE.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nel verbale dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 maggio 2026, il difensore della parte ricorrente aveva dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione, resa nelle forme di cui all’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., costituisce espressione della volontà della parte di non coltivare oltre il giudizio, in ragione della sopravvenuta inutilità di una pronuncia nel merito.
Il TAR ha quindi applicato la regola processuale di cui all’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., che impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga un difetto di interesse delle parti alla decisione. La sopravvenuta carenza d’interesse integra una causa di improcedibilità rilevabile anche d’ufficio, ma nella specie è stata accertata sulla base della espressa e univoca dichiarazione resa dal difensore munito di procura.
La pronuncia di improcedibilità prescinde da ogni valutazione nel merito delle censure proposte avverso gli atti impugnati e non implica, pertanto, alcun accertamento in ordine alla legittimità dei provvedimenti concernenti il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici. Essa costituisce esclusivamente un epilogo processuale, che definisce il giudizio senza decisione sul thema decidendum sostanziale.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, valorizzando la peculiarità della questione trattata, connotata da profili di particolare complessità e novità, che giustificano il sacrificio della regola della soccombenza virtuale. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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