Obbligo di ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 1332 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato ex artt. 112 ss. cpa, il giudice amministrativo accoglie l’azione e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando fin da ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il commissario può essere individuato in un dirigente interno della stessa Amministrazione, attingendo alle risorse umane dell’ente resistente, anche al fine di evitare ulteriori esborsi suscettibili di danno erariale. All’attività svolta dal commissario interno non è riconosciuto alcun compenso, rientrando essa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cpa è respinta, prevalendo il meccanismo surrogatorio che assicura la rapida eliminazione dell’inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Catania, con sentenza n. 4956 dell’11 dicembre 2023, il riconoscimento del diritto di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. La pronuncia è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione in data 8 luglio 2025. Il Ministero non ha però dato esecuzione al giudicato, omettendo di erogare quanto riconosciuto.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. La questione verte sulla sussistenza dei requisiti per l’ottemperanza e sulle modalità di nomina del commissario per il caso di ulteriore inadempienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la sentenza oggetto di ottemperanza è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Catania in data 10 luglio 2025, ed è stata ritualmente notificata all’Amministrazione l’8 luglio 2025. È pertanto decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del DL 31 dicembre 1996, n. 669, senza che l’Amministrazione abbia dato prova dell’esecuzione.

L’inadempimento dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato è elemento costitutivo dell’azione di ottemperanza. L’Amministrazione non ha dimostrato, come era suo onere, di avere dato seguito al provvedimento giurisdizionale. Sussistono dunque i requisiti per l’accoglimento ai sensi dell’artt. 112 ss. cpa.

Il Tribunale dichiara quindi l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina fin da ora quale commissario ad acta un dirigente interno del Ministero resistente, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità.

La scelta di attingere alle risorse interne dell’Amministrazione è espressamente motivata dall’esigenza di evitare ulteriori esborsi che potrebbero costituire danno erariale. Il Collegio precisa che il commissario non avrà diritto ad alcun compenso, rientrando tale attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, come già affermato in TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315 e TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246.

La domanda di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cpa è respinta. Il meccanismo surrogatorio attivato alla scadenza del termine concesso rende non necessaria la penalità di mora, essendo previsto un meccanismo di rapida eliminazione dell’inerzia. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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