Compensazione prezzi materiali: credito esigibile solo al certificato di pagamento (TAR Sicilia n. 2777 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione per variazione eccezionale dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, prevista dalla normativa regionale siciliana di settore, non attribuisce all’appaltatore un credito liquido, certo ed esigibile prima dell’espletamento del procedimento speciale e dell’emissione del certificato di pagamento da parte del direttore dei lavori. Tale sequenza procedimentale non ha carattere meramente interno o sollecitatorio, ma individua i presupposti costitutivi dell’esigibilità. La fattura emessa unilateralmente dall’impresa, in difetto di istruttoria tecnica validata e di verifica della provvista, non prova il credito né può attribuire valore confessorio alla mera annotazione della passività nelle scritture contabili dell’amministrazione. L’appaltatore è tenuto a provare l’effettiva maggiore onerosità rispetto al prezzo di riferimento dell’offerta. L’inammissibilità delle eccezioni di rito resta assorbita dalla palese infondatezza nel merito.
Il Fatto
La società ricorrente, capogruppo mandataria di un’ATI, aveva eseguito i lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione di un padiglione ospedaliero. La pretesa riguardava la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, fatta valere con una fattura per oltre trecentomila euro, di cui una parte a titolo di IVA, oltre interessi moratori dalla richiesta.
Adito il Tribunale di Palermo, l’impresa aveva ottenuto un decreto ingiuntivo. A seguito di opposizione, il giudice ordinario con sentenza n. 4293/2024 ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, revocando il decreto. La società ha quindi riassunto la causa davanti al TAR Sicilia, chiedendo un nuovo provvedimento monitorio o, in subordine, la condanna al pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prescindere dalle eccezioni in rito, tra cui la carenza degli elementi del ricorso ex art. 40 c.p.a., in ragione della palese infondatezza nel merito. La fase esecutiva del contratto è disciplinata dalla legge n. 109/1994, nel testo coordinato con le norme regionali siciliane.
L’art. 26, comma 3, della legge n. 109/1994 escludeva la revisione prezzi. Solo con la legge regionale n. 16/2005, modificata dalla legge regionale n. 23/2006, sono stati introdotti i commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, che prevedono un meccanismo derogatorio per le variazioni superiori al 10%. La disciplina è dettagliata dalla Circolare assessoriale del 20 novembre 2007, che chiarisce come la compensazione esuli dalla revisione prezzi e operi solo in casi di comprovata eccezionalità.
Il procedimento è unitario e sequenziale: richiesta collegata al decreto assessoriale annuale, verifica del direttore dei lavori sulla effettiva maggiore onerosità, conteggi entro quarantacinque giorni, controllo del responsabile unico del procedimento sulla provvista finanziaria e, infine, emissione del certificato di pagamento. Prima di tale esito non sorge alcun credito esigibile.
Nel caso concreto, la richiesta del 2009 è intervenuta con ritardo pluriennale rispetto ai decreti che ne costituivano il presupposto, con una domanda cumulativa non idonea ad avviare validamente il procedimento. La relazione tecnica commissionata dall’impresa a un soggetto privato è stata qualificata come allegazione di parte, non surrogando l’istruttoria del direttore dei lavori né il riscontro sui registri di contabilità. La fattura è stata emessa prima di ogni certificato di pagamento e il collaudo non ha riconosciuto la voce. La Corte richiama Cons. Stato n. 4131/2019 e n. 10023/2023 sull’esclusione di una comparazione astratta dei prezzi.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio liquidate in duemilacinquecento euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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