Esecuzione del giudicato sul beneficio della Carta elettronica del docente (TAR Marche n. 223 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 senza che l’Amministrazione abbia dato esecuzione, il ricorso è procedibile e fondato. L’inerzia serbata dalla PA, costituitasi solo formalmente e senza opporre alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa, integra inottemperanza. Il giudice amministrativo assegna all’Amministrazione un termine di 30 giorni per l’esecuzione integrale e, per il caso di perdurante inerzia, nomina Commissario ad acta il dirigente competente, investibile su istanza diretta del creditore.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio della Carta elettronica del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme riconosciute per gli anni scolastici di riferimento. La sentenza, regolarmente notificata, era divenuta definitiva.

Poiché l’Amministrazione non aveva eseguito il giudicato, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa giudiziaria era decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato. La Corte ha sottolineato che, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, la PA, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, è stato nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche avvalendosi delle strutture regionali.

Quanto alle spese, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., liquidate in € 800,00 per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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