Cessata materia del contendere e spese per soccombenza virtuale (TAR Piemonte n. 29 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato civile, l’avvenuto pagamento delle somme dovute, intervenuto in corso di causa a seguito della notifica e dell’iscrizione a ruolo del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. L’Amministrazione intimata, pur ritualmente costituita, non può sottrarsi alla condanna alle spese di lite fondata sul principio della soccombenza virtuale, stante il difetto di contestazione sulla perdurante inottemperanza e la sussistenza, all’origine, di tutti i presupposti processuali e sostanziali dell’azione. La liquidazione avviene secondo i parametri del D.M. 55/2014, ridotti in ragione della semplicità e della serialità dell’attività difensiva, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. L’accertata inerzia dell’Amministrazione, ove inserita in un contenzioso seriale, giustifica la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti.
Il Fatto
La parte ricorrente ha introdotto un giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero alla corresponsione, in suo favore, del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro. Ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Ministero si è costituito con atto meramente formale. Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha dato atto di aver ricevuto il pagamento, insistendo tuttavia per la condanna alle spese di lite sulla base della soccombenza virtuale. Alla camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che, in accoglimento della richiesta di parte, deve dichiararsi la cessata materia del contendere, essendo intervenuta in corso di causa l’ottemperanza alla sentenza civile azionata. Il pagamento ha quindi esaurito la pretesa esecutiva.
Sul governo delle spese, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell’Amministrazione con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Determinante è il rilievo che il Ministero, pur costituito, non ha contestato che la sentenza civile fosse rimasta inottemperata e che il pagamento sia seguito solo alla notifica e all’iscrizione a ruolo del ricorso. Trova quindi applicazione il principio di non contestazione, desumibile dall’art. 115, primo comma, c.p.c., richiamato nel processo amministrativo dall’art. 39 c.p.a.
Il Collegio ha poi verificato la sussistenza originaria dei presupposti dell’azione: il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notifica al domicilio reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notifica e quella del ricorso, come stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
La liquidazione delle spese è stata operata secondo i parametri del D.M. 55/2014, ridotti per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva, oltre che per l’esito della controversia.
Infine, il Tribunale ha rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale con plurime condanne per abusiva reiterazione di contratti a termine, rimaste inottemperate o ottemperate solo dopo la notifica del ricorso. Ha pertanto disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte.
Nota della Redazione
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