L’ottemperanza si chiude solo con atti satisfattivi e conformi conclusioni (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 297 del 11.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice. Resta escluso che il giudice possa dichiararla al di fuori di tali ipotesi, senza dar luogo a decisione extrapetita. Quando gli estremi della cessazione sopravvengono al deposito e alla notificazione del ricorso per l’esecuzione del giudicato, per effetto di atti dell’amministrazione pienamente satisfattivi della domanda, la parte pubblica va condannata alla refusione delle spese di lite.

Il Fatto

Gli eredi di un pensionato chiedono alla Corte dei conti, ai sensi dell’art. 218 del codice di giustizia contabile, l’esecuzione di una precedente sentenza della medesima Sezione. Con quella decisione era stato riconosciuto il diritto del dante causa alla pensione d’inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, con condanna dell’INPS al pagamento dei ratei maturati e non riscossi, oltre interessi e rivalutazione, e il diritto di una degli eredi al ricalcolo della pensione di reversibilità.

I ricorrenti deducono che l’Istituto, dopo la notifica del titolo esecutivo e una diffida, aveva corrisposto solo le spese legali. Una successiva azione era stata dichiarata inammissibile, con salvezza della possibilità di attivare il giudizio di ottemperanza. L’INPS aveva poi comunicato di aver rideterminato il trattamento e di aver accreditato un rateo, senza però corrispondere arretrati e accessori. Di qui la domanda di esecuzione, con richiesta di nomina di un commissario ad acta e di fissazione di una somma a carico dell’Istituto in caso di ulteriori ritardi.

La Motivazione della Corte

Costituitosi in giudizio, l’INPS chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rappresentando di aver rideterminato la pensione di reversibilità secondo il dictum della sentenza, con riconoscimento di un importo imponibile e di un arretrato netto, e di aver liquidato interessi e rivalutazione. Espone inoltre le operazioni di compensazione con l’assegno sociale medio tempore goduto e non più dovuto, e i successivi ricalcoli.

La Corte richiama la giurisprudenza civile di legittimità, in particolare Cass. civ. n. 19845/2019, secondo cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere esige che le parti riconoscano il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e rassegnino conformi conclusioni. Il giudice non può dichiararla fuori da queste ipotesi, pena una decisione extrapetita.

Nel caso concreto tali condizioni ricorrono, alla luce delle conformi conclusioni rassegnate dalle parti in udienza. L’Istituto ha dato esecuzione al giudicato attraverso atti che la Corte valuta pienamente satisfattivi della domanda e degli interessi dei ricorrenti, comprensivi della liquidazione degli accessori.

Poiché però gli estremi della cessazione sono sopravvenuti dopo il deposito e la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, la Corte condanna l’INPS alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA se dovute, con attribuzione agli avvocati dichiaratisi antistatari.

Il ricorso è quindi accolto nei sensi di cui in motivazione, con manda alla Segreteria per gli adempimenti consequenziali, ivi inclusa la comunicazione alle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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