Pensione di inabilità per infermità: accertamento frazionato del diritto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 27 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile la domanda proposta dal lavoratore che chiede l’accertamento della sola assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, quale presupposto della pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995. Il diritto può essere fatto valere in misura frazionata, rimettendosi al giudice l’accertamento anche di un solo presupposto necessario, in funzione di un’eventuale successiva azione. A tale pronuncia va riconosciuto un effetto utile nella dinamica procedimentale dell’Istituto previdenziale, in vista dell’accesso alla giustizia e del principio di economia processuale. Accertato il requisito sanitario, il giudice dichiara la ricorrenza del presupposto del diritto a pensione.

Il Fatto

La ricorrente, docente presso un istituto comprensivo, presentava domanda di pensione di inabilità ed era successivamente dispensata dal servizio per inidoneità fisica permanente assoluta. Sottoposta a visita, la Commissione Medica di Verifica la giudicava inidonea in modo assoluto al servizio come dipendente pubblico, ma riteneva non sussistente la assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La ricorrente proponeva allora ricorso alla Corte dei conti per sentir dichiarare, anche con consulenza tecnica, che le infermità erano di gravità tale da comportare l’impossibilità assoluta e permanente di ogni attività. L’INPS eccepiva l’inammissibilità dell’azione, sostenendo che la domanda non introduceva un diritto soggettivo. Nessuna difesa per l’amministrazione scolastica.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il giudice respinge l’eccezione di inammissibilità dell’INPS. Secondo la giurisprudenza contabile richiamata, è possibile far valere il diritto in misura frazionata, rimettendo al giudice l’accertamento anche di un solo presupposto necessario, in funzione di un’eventuale azione successiva. A tale pronuncia va riconosciuto un effetto utile nella dinamica procedimentale dell’Istituto previdenziale e la funzione di garantire l’accesso alla giustizia e l’economia processuale, richiamandosi sul punto una pronuncia della Sezione giurisdizionale per la Toscana.

Nel merito, il giudizio verte sull’accertamento dei presupposti della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995. Non contestati i requisiti minimi contributivi né la risoluzione del rapporto per infermità non dipendenti da causa di servizio, resta controversa la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La Corte si avvale della relazione peritale depositata dal competente organo tecnico, che ha esaminato l’evoluzione delle patologie e le relative implicazioni. L’analisi evidenzia una storia clinica caratterizzata da patologie invalidanti, con un quadro interessato da paraparesi spastica degli arti inferiori, insufficienza deambulatoria e deficit sensitivo-motori agli arti superiori.

Il consulente conclude che tale condizione di impossibilità assoluta e permanente sussisteva già alla data della domanda di pensione di inabilità. L’apporto conoscitivo della relazione è ritenuto determinante: la Corte riscontra e dichiara, alla data della domanda, la ricorrenza del presupposto del diritto a pensione. Il ricorso è quindi accolto, con spese compensate in ragione della novità della soluzione sull’eccezione preliminare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *