Domanda telematica di pensione privilegiata condizione di procedibilità e non di validità (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 298 del 11.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione della domanda telematica di pensione privilegiata costituisce condizione di procedibilità e non di validità della domanda cartacea originariamente proposta. Ove la domanda in forma telematica sia assentita, gli effetti dell’accoglimento retroagiscono al momento di presentazione della precedente istanza cartacea. Ne consegue che la decorrenza economica del trattamento di privilegio non può essere fissata al mese successivo alla domanda telematica, ma va retrodatata. L’adozione di un provvedimento di autotutela che recepisca tale principio non determina, di per sé, cessazione della materia del contendere ove manchi la prova dell’avvenuto pagamento dei ratei. Il giudice contabile condanna pertanto l’Istituto al pagamento degli arretrati, con interessi e rivalutazione secondo il criterio dell’assorbimento.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, è stato collocato in congedo per perdita del grado dal 12.12.2014. In data 02.04.2015 ha presentato domanda cartacea per il conseguimento della pensione privilegiata di ottava categoria. L’amministrazione di appartenenza ha trasmesso la documentazione all’INPS nel 2018. Informato verbalmente che la domanda cartacea non avrebbe potuto avere seguito in ragione dell’obbligo di trasmissione telematica, il ricorrente ha ripresentato l’istanza tramite CAF il 22.05.2018.

Con determinazione del 03.01.2019 l’INPS ha riconosciuto la pensione di privilegio di ottava categoria, con decorrenza giuridica dal 12.12.2014 ed economica dal 01.06.2018, cioè dal primo giorno del mese successivo alla domanda telematica. Il ricorrente ha contestato tale decorrenza, chiedendo il pagamento degli arretrati dal 12.12.2014 al 30.05.2018, oltre interessi e rivalutazione, richiamando la giurisprudenza contabile siciliana favorevole alla retroazione degli effetti.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio l’INPS ha dapprima annunciato la propria conformazione all’orientamento giurisprudenziale, richiedendo un rinvio per espletare le attività amministrative, e poi ha depositato la Disposizione n. 210000-24-0344 del 04.09.2024, con cui la sede provinciale ha adottato un provvedimento di rettifica in autotutela della determina del 2019, fissando la decorrenza della prestazione al mese successivo alla cessazione dal servizio, quindi dal 01/2015.

Il giudice contabile rileva che il provvedimento sopravvenuto recepisce esattamente il principio da tempo affermato dalla Sezione: la domanda telematica costituisce condizione di procedibilità della primigenia domanda cartacea, con la conseguenza che, ove assentita, gli effetti dell’accoglimento devono retrodatarsi al momento della presentazione della domanda cartacea. Sul punto richiama, per tutte, Sez. Appello Regione Siciliana, sent. n. 1597A/2022 e n. 187/A/2022.

L’INPS ha dunque adottato un provvedimento che appaga la domanda del ricorrente nella parte in cui questi contestava la mancata valorizzazione, quale dies a quo della prestazione, del momento di presentazione della domanda cartacea. Tuttavia, il giudice esclude che possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere, difettando in atti la prova che gli emolumenti spettanti in ragione del provvedimento in autotutela, per i ratei mensili da 1/2015 a 5/2018, siano stati effettivamente corrisposti al ricorrente.

In accoglimento della domanda, la Corte condanna quindi l’INPS alla corresponsione dei ratei spettanti per il periodo 01/2015 – 5/2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo il criterio dell’assorbimento, richiamando C. conti, SS.RR., sent. n. 10/2002/QM, in esecuzione della citata disposizione e con salvezza dell’eventuale attività amministrativa necessaria a formalizzare la nuova determinazione pensionistica. Le spese di lite sono compensate, in quanto l’orientamento giurisprudenziale favorevole al ricorrente è successivo alla determinazione originaria oggetto di autotutela e, per il periodo anteriore o coevo, non si davano precedenti sullo specifico oggetto del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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