Cessazione della materia del contendere per accordo conforme delle parti (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 296 del 11.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l’allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione, deve essere valutata dal giudice. Questi non può dichiarare cessata la materia del contendere al di fuori delle predette ipotesi, senza dar luogo a decisione extrapetita. Quando le parti concludono in termini convergenti, la declaratoria si impone e alla stessa segue la statuizione sulle spese secondo la richiesta univoca delle parti.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero della Giustizia e titolare di pensione privilegiata diretta, ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento degli importi dovuti dall’INPS a titolo di tredicesime mensilità per il periodo compreso tra il 14 novembre 2005 e il 1° gennaio 2014, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento della domanda ha esposto che, con sentenza della locale Corte d’appello, era stato riconosciuto il suo diritto agli arretrati sul trattamento pensionistico di privilegio dalla data indicata; che l’Istituto, in esecuzione di quel dictum, aveva corrisposto le somme dovute a eccezione delle tredicesime; che, a fronte della diffida e della richiesta di riliquidazione, nulla era seguito. L’INPS, costituendosi, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancato esperimento delle forme dell’ottemperanza e, nel merito, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo ricalcolato il trattamento con erogazione della tredicesima e liquidato gli interessi legali.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha ritenuto sussistenti i presupposti della cessazione della materia del contendere, richiamando la pacifica giurisprudenza di legittimità. L’istituto richiede che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e sottopongano al giudice conclusioni conformi.
In assenza di tale accordo, l’allegazione di un fatto sopravvenuto prospettata da una sola parte quale causa di cessazione va valutata dal giudice. Il principio è espresso dal richiamo a Cass. Sez. 3 n. 16150 del 08.07.2010, che assegna al giudice il compito di verificare l’idoneità del fatto sopravvenuto a determinare l’esito del giudizio.
La Corte ha inoltre ribadito il limite del potere decisorio: il giudice non può dichiarare cessata la materia del contendere fuori dalle ipotesi dell’accordo, senza dar luogo a decisione extrapetita. Il riferimento è a Cass. civ. n. 19845/2019, che circoscrive la declaratoria ai soli casi in cui le parti convergano.
Nel caso concreto, le parti hanno concordemente concluso per la declaratoria di cessazione: il ricorrente ha visto soddisfatta la pretesa, l’Istituto ha documentato l’avvenuto pagamento delle tredicesime e degli interessi. Il giudice ha quindi pronunciato la cessazione.
Quanto alle spese, le parti hanno univocamente richiesto la compensazione integrale, e su tale richiesta la Corte ha statuito, disponendo la compensazione e mandando alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Nota della Redazione
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