Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per esecuzione tardiva (TAR Lombardia n. 335 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione provveda all’esecuzione integrale del giudicato in corso di causa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione secondo il principio di soccombenza virtuale, quando l’esecuzione sia intervenuta solo a seguito della notifica del ricorso per ottemperanza e a distanza di tempo dalla notifica del titolo esecutivo. Il criterio consente di sanzionare l’inerzia dell’Amministrazione che abbia reso necessario l’instaurarsi del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dalla Corte di Appello di Brescia, Sezione Lavoro, una sentenza che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Bergamo, aveva dichiarato l’illegittimità della reiterazione di contratti a tempo determinato per abuso ultra-trentaseienne, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Notificato il titolo esecutivo e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, la ricorrente ha adito il TAR ai sensi degli artt. 114 e ss. c.p.a. per ottenere la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, con richiesta di speciale ordine di pagamento, penalità di mora e nomina di un commissario ad acta. In corso di causa, l’Ufficio Scolastico Regionale ha corrisposto quanto dovuto mediante decreto dirigenziale, eseguendo integralmente la sentenza.
La Motivazione della Corte
Entrambe le parti hanno riconosciuto l’intervenuta esecuzione del giudicato. Il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse della ricorrente all’accertamento dell’inadempimento né all’adozione dei provvedimenti sostitutivi richiesti.
La questione centrale attiene al governo delle spese. L’Amministrazione ha chiesto la compensazione, sostenendo che il pagamento era avvenuto pochi giorni dopo la notifica del ricorso. Il Tribunale ha respinto tale prospettazione.
Il Collegio ha applicato il principio di soccombenza virtuale, verificando la posizione delle parti al momento dell’introduzione del giudizio. L’esecuzione è intervenuta a circa sei mesi dalla notifica della sentenza azionata e soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza. Da qui la qualificazione dell’inerzia dell’Amministrazione come causa dell’instaurazione del processo.
L’accoglimento della domanda di rifusione delle spese presuppone la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, accertata sulla base della condotta tenuta prima del ricorso. La liquidazione è stata determinata in € 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale ha quindi condannato l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese, ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.