Sdemanializzazione e permuta di strada pubblica: discrezionalità e limiti del sindacato (TAR Lombardia n. 334 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sdemanializzazione di un bene pubblico esprime la decisione dell’amministrazione di sottrarre il bene all’uso pubblico e di rinunciare definitivamente al suo ripristino. Si tratta di una scelta connotata da ampia discrezionalità, che coinvolge molteplici aspetti e che non è censurabile per difetto di motivazione o di istruttoria. Il sindacato del giudice amministrativo è pertanto limitato alla verifica della manifesta illogicità o irragionevolezza delle scelte compiute, il cui onere di prova grava sul ricorrente. La sussistenza di un passaggio alternativo, ancorché meno agevole, esclude l’indispensabilità della permanenza dell’uso pubblico sul bene sdemanializzato, ma onera l’amministrazione di garantirne la piena percorribilità e sicurezza.

Il Fatto

Le ricorrenti sono proprietarie di immobili residenziali utilizzati come seconde case in una contrada raggiungibile, prima del provvedimento impugnato, attraverso due passaggi di proprietà comunale: un primo accesso asfaltato e più diretto e un secondo percorso sterrato, meno agevole. Con delibera consiliare, il Comune ha disposto la sdemanializzazione del primo passaggio e la sua cessione in permuta a una controinteressata, proprietaria di un’abitazione servita dallo stesso accesso, la quale ha ceduto al Comune una fascia di terreno in fregio a un canale demaniale, destinata al completamento di una pista ciclabile.

Le ricorrenti hanno impugnato la delibera deducendo la carenza di istruttoria e motivazione, l’inesistenza del presupposto del disuso, la natura meramente ipotetica dell’opera pubblica, la disparità di trattamento e la violazione della normativa sulle barriere architettoniche. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito in via preliminare la tardività del ricorso, l’improcedibilità per mancata impugnazione del contratto di permuta e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, essendo il ricorso infondato nel merito. Muovendo da condivisibili principi giurisprudenziali, il Tribunale ha ricordato che la decisione di sdemanializzare un bene pubblico non può essere coartata da un’istanza del privato e non è suscettibile di censura per difetto di motivazione o di istruttoria, essendo espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza e illogicità.

Nel caso di specie, la motivazione dell’atto si fondava su tre ragioni concorrenti: il prolungato disuso della strada da parte della collettività; l’esistenza di un passaggio alternativo, meno diretto e meno agevole; l’opportunità di acquisire, mediante permuta, una fascia di terreno da destinare alla progettazione di una pista ciclabile. Secondo il Collegio, il disuso, ancorché predicabile in termini relativi e non assoluti, appariva ragionevolmente collegato alla circostanza che il passaggio serviva un numero limitato di abitazioni utilizzate saltuariamente come seconde case.

Quanto al percorso alternativo, il Tribunale ha osservato che la sua esistenza, pur in condizioni manutentive non ottimali, esclude che l’accesso alle abitazioni resti intercluso e dunque l’indispensabilità della permanenza dell’uso pubblico sul passaggio principale. Da ciò deriva in capo al Comune l’onere di eseguire ogni intervento manutentivo idoneo a eliminare insidie o pericoli per il transito, anche in funzione di eventuali responsabilità risarcitorie.

Il Collegio ha quindi ritenuto ragionevole l’operazione di permuta, in quanto basata su un bilanciamento dei contrapposti interessi pubblici e privati, con sacrificio limitato degli interessi delle ricorrenti, compensato dalla persistenza del passaggio alternativo. La mancanza, alla data del provvedimento, di un progetto già approvato è stata giustificata dalla necessità di acquisire preventivamente la disponibilità dell’area, essendo sopravvenuta in corso di causa l’approvazione del progetto dell’opera pubblica. Non sono stati ravvisati profili di disparità di trattamento, poiché solo la controinteressata si trovava nella condizione di cedere la specifica fascia di terreno occorrente al tracciato dell’opera. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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