Pensione di inabilità per dipendente pubblico e accertamento dell’impossibilità assoluta (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 25 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di inabilità previsto dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 per i dipendenti pubblici richiede, oltre all’anzianità contributiva e alla risoluzione del rapporto per infermità non dipendente da causa di servizio, l’accertamento dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il giudice contabile, in presenza di un parere del consulente medico-legale che evidenzi la sottostima operata dalla Commissione medica di verifica, può discostarsi da quest’ultima valutazione e riconoscere il trattamento pensionistico. La gravità del disturbo psichiatrico, la sua resistenza alla terapia e l’assenza di attendibili fasi di ripresa escludono la prevedibilità di un miglioramento suscettibile di incidere positivamente sulla capacità lavorativa.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente di una struttura sanitaria con qualifica di infermiera, presentava domanda per il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, allegando certificazione medica attestante una patologia psichiatrica. La Commissione medica di verifica la sottoponeva a più visite: nei primi verbali la giudicava temporaneamente non idonea al servizio e a qualsiasi attività lavorativa, con revisione a scadenza; con un successivo verbale la dichiarava non idonea in modo permanente e assoluto al servizio quale dipendente pubblico, senza però riconoscerle i benefici della norma richiamata.
Sulla base di quel verbale, la ASL risolveva il rapporto di lavoro senza erogare il trattamento. La lavoratrice adiva quindi la Corte dei conti, chiedendo accertarsi la sussistenza dello stato di assoluta e permanente impossibilità, con condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della pensione, della rivalutazione e degli interessi. L’INPS, costituitosi, chiedeva il rigetto per insussistenza dei requisiti sanitari e contributivi. Il giudice disponeva consulenza medico-legale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo: l’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 riconosce il trattamento pensionistico nei casi di cessazione dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio, quando l’interessato versi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il decreto ministeriale attuativo subordina il beneficio a tre requisiti: anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente; risoluzione del rapporto per infermità non dipendente da causa di servizio; riconoscimento dello stato di impossibilità conseguente a tale infermità.
Il giudice verifica la sussistenza delle prime due condizioni: la ricorrente risulta in servizio dal 1990 e il rapporto è stato risolto proprio in ragione dell’infermità accertata. Quanto al requisito sanitario, la Corte aderisce alle conclusioni dell’organo consulenziale, che ha ritenuto la valutazione della Commissione medica di verifica sottostimante la realtà clinica esistente all’epoca della visita.
Il consulente rileva che la diagnosi adottata dalla Commissione appare scollegata dal quadro realmente sofferto e certificato agli atti. La documentazione specialistica attesta un grave stato depressivo in soggetto con disturbo ciclotimico, in comorbidità con disturbo di panico, associato a disturbi del sonno e resistente alla terapia farmacologica. Il percorso clinico, ricostruito attraverso la cartella del dipartimento di salute mentale, copre l’intero periodo di interesse fino alle convocazioni presso la Commissione.
La Corte condivide il ragionamento del consulente: la condizione accertata è fortemente limitante la vita di relazione e la socialità, complicata da attacchi di panico e da resistenza alla terapia, sì da rendere non attendibile l’alternarsi di fasi di ripresa nella routine quotidiana. Ne deriva l’impossibilità di prevedere miglioramenti suscettibili di influenzare positivamente la capacità lavorativa. Il requisito della permanenza è dunque integrato.
La domanda è pertanto accolta, con dichiarazione del diritto alla pensione di inabilità e riconoscimento degli arretrati, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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