Ottemperanza improcedibile per cessazione della materia del contendere dopo l’erogazione della Carta del docente (TAR Puglia n. 1034 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., qualora, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulti pienamente soddisfatta dall’attività amministrativa sopravvenuta. La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio quando la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, senza che residui alcuna utilità alla pronuncia di merito. Tale esito processuale non richiede l’effettiva adozione di un provvedimento satisfattivo, essendo sufficiente che la soddisfazione sia integrale e definitiva, come nel caso dell’avvenuto accredito dei bonus sulla carta elettronica del docente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto una sentenza favorevole che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla c.d. carta elettronica del docente l’importo di € 500 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 2.500.
Non avendo ricevuto l’integrale erogazione, proponeva ricorso di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo, ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. L’amministrazione, costituitasi, documentava di aver erogato il bonus solo per l’a.s. 2019/2020 e di aver avviato le procedure per i restanti anni scolastici.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito la vicenda, rilevando che l’amministrazione aveva riconosciuto l’errore nella comunicazione del numero di voucher e aveva provveduto, nelle more del giudizio, all’attivazione del bonus per gli anni residui. In particolare, il difensore del ricorrente aveva depositato una nota con cui dichiarava l’avvenuto accredito del bonus, avvenuto in data 16 dicembre 2025, e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ha ritenuto che la pretesa creditoria fosse stata integralmente soddisfatta, come da esplicita dichiarazione del difensore, e ha pertanto applicato il disposto dell’art. 34, comma 5, c.p.a., che impone al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta.
Ad abundantiam, la sentenza richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 823 del 26 gennaio 2024, secondo cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa quando la successiva attività amministrativa sia integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, senza residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso di ottemperanza è stato dichiarato improcedibile e le spese processuali sono state integralmente compensate, sussistendone i presupposti di legge, con ciò chiudendosi il giudizio di esecuzione senza una pronuncia nel merito sulla domanda di nomina del commissario ad acta e sulle sanzioni per il ritardo.
Nota della Redazione
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