Causa di servizio e uranio impoverito: prova contraria a carico dell’Amministrazione (TAR Sicilia n. 1943 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie insorte in militari esposti a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico. La legge considera il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’Amministrazione l’onere di provare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. I giudizi medico-legali dei comitati di verifica per le cause di servizio che si fondino sulla sola assenza di studi scientifici attestanti con certezza la correlazione causale sono perciò viziati per eccesso di potere. La presunzione opera per le patologie tumorali e nei limiti del rischio tipizzato dalla norma, restando a carico del ricorrente la prova, con il consueto rigore, della dipendenza di patologie di diversa natura.

Il Fatto

Il ricorrente, militare addetto a mansioni di armaiolo e istruttore di tiro, ha impiegato complessivamente trentaquattro mesi in missioni in Kosovo, Afghanistan, Libano e Ucraina, oltre a un periodo di approntamento presso il poligono di Capo Teulada. Sostiene di essere stato esposto, in assenza di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a polveri pesanti, uranio impoverito e materiali bellici potenzialmente idonei a cagionare patologie oncologiche e alterazioni renali.

Con decreto del 23 settembre 2024 il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza di riconoscimento della causa di servizio per una gammopatia monoclonale di incerto significato e per una malattia renale cronica. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione della disciplina militare sulla presunzione di causalità e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel processo amministrativo la legittimazione a contraddire spetta all’amministrazione che ha adottato il provvedimento conclusivo, non agli organi che hanno reso atti endoprocedimentali. Il solo convenuto rituale è dunque il Ministero della Difesa.

Nel merito, il Tribunale richiama il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2025. La riforma dell’art. 603 del codice dell’ordinamento militare, introdotta dalla legge n. 9/2011 di conversione del d.l. n. 228/2010, ha attribuito rilievo all’esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti derivanti dall’impiego di munizioni all’uranio impoverito quale fattore cui, a livello statistico, segue la diagnosi di neoplasie. Il rapporto di causalità è considerato insito nel tipico rischio professionale.

Ne deriva che il militare deve provare di aver svolto un servizio tra quelli tipizzati dalla norma in particolari condizioni ambientali o operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che la patologia manifestatasi abbia carattere tumorale ed esprima quel rischio. L’Amministrazione è onerata della prova contraria, consistente in una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. I giudizi dei comitati che si basino sulla sola assenza di studi scientifici certi risultano viziati per eccesso di potere.

Il provvedimento impugnato è pertanto annullato nella parte in cui ha escluso la dipendenza da causa di servizio della gammopatia. Diversamente il Collegio si pronuncia sulla malattia renale cronica: per essa non è stata riscontrata una ricorrenza di casi tale da far ritenere la patologia astrattamente correlabile al servizio, sicché la dimostrazione della correlazione avrebbe dovuto essere fornita dal ricorrente con il consueto rigore. L’Amministrazione ha osservato che la patologia potrebbe ricondursi all’ipertensione arteriosa di cui il ricorrente soffre.

È infine respinta la domanda di risarcimento del danno esistenziale, priva di allegazione e di prova. L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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