Ottemperanza al giudicato del giudice di pace e nomina commissario ad acta (TAR Campania n. 94 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il ricorso proposto per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è fondato quando risulti documentato il giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della decisione ai fini esecutivi, senza che l’amministrazione abbia provveduto. Il giudice amministrativo ordina all’ente l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di perdurante inottemperanza, nomina un commissario ad acta con facoltà di delega, liquidandone il compenso a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Il Fatto
Una società e la sua difensora, quest’ultima in qualità di difensore antistatario, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Giudice di Pace di Sala Consilina aveva condannato il Comune al pagamento di una somma a titolo di risarcimento e di un importo a titolo di spese processuali. La decisione era stata ritualmente notificata ed era passata in giudicato.
Le ricorrenti hanno lamentato il perdurante inadempimento dell’ente intimato, non costituitosi in giudizio, e hanno chiesto l’ordine di pagamento delle somme non versate, oltre interessi e accessori, nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito i presupposti dell’azione di ottemperanza prevista dall’art. 114 cod. proc. amm. Ha verificato, anzitutto, che la sentenza azionata era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica ai fini esecutivi, avvenuta il 27 dicembre 2024.
Il Tribunale ha poi rilevato che l’inadempimento dell’amministrazione intimata perdurava, poiché gli importi liquidati non risultavano ancora corrisposti in favore delle ricorrenti. Ha dunque affermato la sussistenza di tutte le condizioni di legge per l’esercizio dell’azione e per ordinare all’ente l’esecuzione della pronuncia.
Accogliendo il ricorso, il Collegio ha ordinato al Comune di ottemperare entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione, provvedendo al pagamento delle somme dovute nella misura indicata in motivazione, con gli interessi legali dalla data di notifica ai fini esecutivi fino all’effettivo soddisfo.
Per il caso di perdurante inottemperanza, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, con facoltà di delega a un funzionario del suo Ufficio, incaricato di dare corso alle attività esecutive entro un ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell’apposita istanza di parte, compiendo anche le eventuali modifiche di bilancio a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Le spettanze del commissario sono state liquidate fin d’ora in misura complessiva, oltre spese vive, a carico dell’amministrazione resistente. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza, tenuto conto della ripetitività della questione dedotta.
Nota della Redazione
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