Rifiuti abbandonati e ordine di rimozione al proprietario non responsabile (TAR Campania n. 95 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti adottato dal Sindaco ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 presuppone un’accertata imputazione soggettiva, a titolo di dolo o di colpa, in capo al proprietario o al titolare di diritti di godimento sull’area. Non è configurabile una responsabilità oggettiva fondata sulla sola qualità dominicale, né un’obbligazione propter rem di ripristino. L’amministrazione deve svolgere un’istruttoria approfondita in contraddittorio con gli interessati, non potendo inferire la colpa dalla mera descrizione oggettiva dello stato dei luoghi. L’omessa recinzione del fondo, essendo la chiusura una facoltà e non un obbligo, non integra di per sé indice di negligenza. Il ricorso ai poteri extra ordinem ex art. 50 d.lgs. n. 267/2000 resta residuale e non è ammesso quando l’intervento sia riconducibile al rimedio tipico.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un fondo agricolo nel territorio di un Comune. Con tre ordinanze il Sindaco ha disposto la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non, rinvenuti su aree catastalmente riconducibili alla sua proprietà. Il provvedimento richiama sia l’art. 50, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, sia l’art. 192 d.lgs. n. 152/2006.
Il ricorrente ha impugnato gli atti davanti al TAR, deducendo la mancanza dei presupposti dei poteri esercitati. Sostiene di aver perso da tempo la disponibilità materiale delle aree per effetto di plurimi atti transattivi con il Comune, mai eseguiti dal medesimo, e di essere estraneo allo sversamento, avendo egli stesso sporto denuncia. La tutela cautelare è stata accordata. Il Ministero e il Comune si sono costituiti eccependo l’inammissibilità di taluni motivi e la correttezza del proprio operato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione del potere esercitato. Le ordinanze richiamano congiuntamente la disciplina dei poteri contingibili e urgenti e quella del Codice dell’Ambiente. La giurisprudenza ammette in astratto il ricorso allo strumento extra ordinem solo come misura residuale, ma, quando sussistono i presupposti del rimedio tipico ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006, l’art. 50 TUEL diviene inapplicabile. Nel caso, il contenuto delle ordinanze è sovrapponibile a quello tipico: rimozione e smaltimento. Difettano quindi i presupposti del potere extra ordinem.
Sul piano sostanziale, il Collegio ricostruisce la struttura dell’art. 192. L’obbligo grava in via principale sull’inquinatore e, in solido, sul proprietario o titolare di diritti di godimento, ma solo ove a costoro sia imputabile dolo o colpa, da accertare previo contraddittorio. È il principio del “chi inquina paga”. Non è configurabile una responsabilità oggettiva, né un’obbligazione propter rem. Serve la prova di un nesso causale tra la condotta del proprietario e lo sversamento; mancando, l’addebito è inammissibile.
Il Collegio passa quindi agli elementi addotti dal Comune: la conoscenza dei fatti per la denuncia sporta; la persistenza della titolarità dominicale; il mancato perfezionamento della cessione; l’assenza di traditio; la mancata recinzione. Nessuno di essi è sufficiente. La vicinitas tra le aree destinate al depuratore e quelle oggetto di transazione imponeva un’istruttoria articolata, volta a verificare l’elemento soggettivo e la disponibilità effettiva dei fondi.
Rileva la perizia che ha accertato l’illecito interramento esteso sia alle aree del ricorrente sia a quelle comunali. Tale ampiezza è indice di un fenomeno diffuso, dal quale non può desumersi, senza istruttoria, l’imputabilità soggettiva al proprietario. La giurisprudenza richiamata esclude che la mancata recinzione costituisca prova della colpevolezza: la chiusura del fondo è facoltà, non obbligo. Il ricorso ai poteri extra ordinem, inoltre, presuppone un evento eccezionale non tipizzato, qui insussistente.
In conclusione, la rimozione e lo smaltimento risultano posti a carico del ricorrente quale mero proprietario, senza idonea istruttoria sulla responsabilità. Il ricorso è accolto e le ordinanze impugnate sono annullate, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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