Silenzio inadempimento sul riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero: ordine di provvedere (TAR Lazio n. 6460 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce silenzio inadempimento la mancata adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, avviato su istanza dell’interessato. L’obbligo di provvedere sussiste per effetto della presentazione di una formale istanza e della scadenza del relativo termine, senza che sia necessario alcun ulteriore presupposto. Il termine complessivo del procedimento, ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, è pari a quattro mesi dalla presentazione dell’istanza e non a trenta giorni. Il giudice amministrativo, in caso di accoglimento del ricorso avverso il silenzio, ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine assegnato e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempienza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione europea, al fine dell’esercizio della professione in Italia. A distanza di oltre quattro mesi dalla domanda, l’Amministrazione non aveva ancora adottato alcun provvedimento espresso. La ricorrente proponeva quindi ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per ottenere l’ordine di provvedere. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, richiamando la competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito in materia di riconoscimento dei titoli conseguiti in altro Stato membro, ex art. 5 del d.lgs. n. 206/2007. Il Collegio ha precisato che, per la sussistenza dell’obbligo di provvedere, sono necessari e sufficienti la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine di conclusione del procedimento, senza che occorra verificare l’esito del riconoscimento.
Quanto al termine, la sentenza ha evidenziato che l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 assegna all’autorità competente il termine di tre mesi per l’adozione del provvedimento, dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 dello stesso articolo prevede che l’Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, accerti la completezza della documentazione e, ove necessario, richieda integrazioni. Ne deriva un termine complessivo massimo di quattro mesi, nel caso in cui siano state richieste integrazioni.
Nel caso di specie, la scadenza di tale termine era maturata alla data di proposizione del ricorso e dall’istruttoria non emergevano elementi che dimostrassero l’adozione del provvedimento finale. Il Collegio ha pertanto accertato il silenzio inadempimento, ordinando all’Amministrazione di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termine ritenuto congruo in considerazione dell’elevato numero di istanze del settore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, che dovrà provvedere nel termine di novanta giorni.
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Nota della Redazione
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