Ottemperanza ammissibile per spese distratte al difensore antistatario (TAR Lazio n. 7821 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, sia quando le somme siano liquidate in favore della parte, sia quando siano liquidate in favore del difensore, riconosciuto antistatario. Il difensore che si sia dichiarato anticipatario delle spese di lite può domandare in proprio la corresponsione delle somme: la sua legittimazione trova fondamento nel provvedimento di distrazione delle spese processuali, che instaura con la parte soccombente un rapporto giuridico autonomo rispetto a quello intercorrente tra i contendenti. L’amministrazione soccombente, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, è tenuta a conformarsi alla sentenza, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.

Il Fatto

Con sentenza del TAR Lazio, Sezione Quarta Bis, l’amministrazione scolastica era stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori antistatari della parte vittoriosa. La sentenza era stata notificata e risultava passata in giudicato, come attestato dal certificato di passaggio in giudicato rilasciato dal tribunale.

Nonostante il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il Ministero non aveva provveduto al pagamento delle somme liquidate. I difensori antistatari, in proprio, proponevano quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che l’amministrazione fosse condannata a dare esecuzione alla sentenza entro un termine assegnato, con nomina sin da ora di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.

La Motivazione del Tribunale

Il Collegio ha preliminarmente escluso che l’oggetto della condanna rappresenti un ostacolo all’ammissibilità del ricorso. L’esecuzione forzata delle sentenze amministrative può avere ad oggetto anche l’obbligo di pagare le somme liquidate a titolo di spese di lite: l’orientamento espresso considera ammissibile il rimedio sia per le somme riconosciute alla parte, sia per quelle liquidate al difensore antistatario. Non rileva, in proposito, che il difensore non sia stato parte del giudizio di merito.

A sostegno di tale conclusione il Tribunale richiama il principio espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui il difensore dichiaratosi anticipatario può domandare in proprio la corresponsione delle somme, perché il provvedimento di distrazione instaura un rapporto giuridico autonomo con la parte soccombente. Ne consegue la legittimazione del difensore a chiedere l’esecuzione del titolo nella parte relativa alle spese a lui distratte.

Nel merito, il Collegio ha accertato che la sentenza era stata notificata e che l’amministrazione non aveva proposto appello, con conseguente passaggio in giudicato. Era inoltre decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo senza che il pagamento fosse intervenuto. L’inerzia dell’amministrazione integrava quindi una situazione di inottemperanza, essendo il titolo giudiziale idoneo all’esecuzione.

Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di conformarsi alla sentenza, provvedendo al pagamento nel termine di sessanta giorni, e ha nominato sin da ora il commissario ad acta – individuato nel dirigente della Direzione generale competente o in un funzionario delegato – per l’ipotesi di perdurante inadempimento, con obbligo di provvedere entro novanta giorni, su istanza di parte. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate a favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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