Ottemperanza convertita in annullamento per sopravvenuta impossibilità dell’oggetto (TAR Toscana n. 1103 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione abbia rieditato il potere su questioni sopravvenute ed estranee al perimetro conformativo del giudicato, il sindacato sulla legittimità del nuovo atto non appartiene al giudice dell’ottemperanza ma a quello ordinario di cognizione. Il collegio dispone pertanto la conversione dell’azione di ottemperanza in azione di annullamento ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. La decisione amministrativa che prende atto della sopravvenuta e oggettiva impossibilità del suo oggetto non configura elusione del giudicato né sviamento di potere, ed è pertanto incensurabile sotto tali profili.

Il Fatto

La società ricorrente agiva per l’ottemperanza alla sentenza di questo TAR del 26 novembre 2024, n. 1377, con cui era stato annullato il provvedimento dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale n. 60 del 15 marzo 2024. Con quel provvedimento l’ente aveva riassegnato in concessione provvisoria alla società uscente le aree demaniali su cui insisteva un impianto di distribuzione di carburante nel porto di Livorno, sospendendo la procedura comparativa alla quale la ricorrente aveva partecipato.

Con il provvedimento n. 3893 del 17 gennaio 2025 l’AdSP interrompeva nuovamente la procedura di affidamento, segnalando l’impossibilità di mantenere i serbatoi dell’impianto, divenuti incompatibili con la prevista realizzazione di un parcheggio ipogeo sull’area comunale. La ricorrente impugnava tale atto deducendo elusione del giudicato e chiedeva la condanna dell’amministrazione all’avvio della procedura ad evidenza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il collegio rileva in via preliminare che la sentenza ottemperanda non ha attribuito alla ricorrente alcun bene della vita, ma ha censurato l’operato dell’amministrazione solo per profili di illogicità e irragionevolezza della sospensione della procedura comparativa. Con l’atto impugnato l’AdSP ha invece sollevato questioni sopravvenute, asseritamente impeditive del prosieguo della procedura, rimaste estranee alla portata conformativa del giudicato.

Da qui la scelta processuale: la sede per sindacare la legittimità dell’atto adottato in sede di riedizione del potere amministrativo, sotto profili non oggetto delle statuizioni della sentenza, non può che essere il giudizio ordinario di cognizione. Il collegio dispone quindi, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., la conversione del rito speciale di ottemperanza in rito ordinario.

Nel merito, l’istruttoria disposta con ordinanza del 31 ottobre 2025 ha acquisito atti che comprovano l’impossibilità concreta, oggettiva e sopravvenuta di dare prosecuzione alla procedura. L’AdSP ha approvato il 12 settembre 2025, in esito a conferenza di servizi, un progetto di delocalizzazione dell’intero impianto, resosi necessario per l’imminente avvio delle opere del parcheggio sotterraneo, in posizione incompatibile con la permanenza dei serbatoi; la progettazione esecutiva è stata approvata con successiva determinazione del 9 dicembre 2025. È prevista la realizzazione di un impianto completamente nuovo, diverso per capacità di erogazione e localizzazione, con imminente pubblicazione del bando di gara per la concessione di costruzione e gestione.

Ne deriva l’assenza di analogia tra l’impianto oggetto di causa e quello da realizzare e tra le due procedure: la ricorrente non può sostituire l’oggetto del ricorso incentrandolo sul mancato avvio di una procedura nuova e diversa, rispetto alla quale quella originaria deve intendersi revocata. Il Comune di Livorno ha inoltre manifestato l’intendimento di non rinnovare la concessione per i serbatoi alla scadenza del titolo e di richiedere la remissione in pristino dell’area.

Il collegio rileva infine la tardività e inammissibilità del deposito della perizia asseverata, effettuato due giorni prima dell’udienza di merito. In conclusione, l’AdSP non ha potuto che prendere atto dell’improcedibilità della procedura per la sopravvenuta impossibilità del suo oggetto: la decisione è necessitata e quindi incensurabile sotto i profili di elusione del giudicato e di sviamento di potere. Il ricorso è respinto, con condanna della società ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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