Revoca autorizzazione NCC per violazione del vincolo territoriale (TAR Toscana n. 1104 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo territoriale del servizio di noleggio con conducente non è stato eliminato dalla Corte costituzionale n. 56 del 2020, che ha soppresso solo l’obbligo di rientro in rimessa dopo ogni singolo servizio, riconfermando invece la necessità di uno stabile collegamento tra l’attività autorizzata e la collettività del Comune che ha rilasciato il titolo. La revoca dell’autorizzazione disposta per il venir meno dei requisiti o per l’inosservanza delle modalità di esercizio del servizio integra una revoca-decadenza o revoca-sanzione, che l’Amministrazione adotta nell’esercizio del potere di verifica della permanenza dei presupposti del titolo abilitativo. A tale fattispecie non è applicabile l’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, che disciplina l’ipotesi, diversa, della sopravvenienza di motivi di pubblico interesse o di mutamenti fattuali originariamente non prevedibili. Ne consegue la legittimità della revoca fondata sull’art. 26 del Regolamento comunale, quando la violazione del vincolo territoriale risulti grave e reiterata.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale, svolgeva l’attività di noleggio con conducente in forza dell’autorizzazione n. 23/2008, rilasciata dal Comune al precedente titolare e volturata in suo favore dopo l’acquisto di ramo d’azienda, con associazione del veicolo.
A seguito di comunicazione di avvio del procedimento, il Comune disponeva con provvedimento del 30 aprile 2025 la revoca dell’autorizzazione. L’Amministrazione fondava la decisione su controlli di polizia che, per circa due anni, non avevano mai rintracciato il veicolo nel territorio comunale, sulla mancata rilevazione dei transiti e sulla costante assenza dalla rimessa indicata. Il ricorrente impugnava il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR, deducendo il difetto dei presupposti, l’omessa valutazione delle osservazioni procedimentali e l’illegittimità dell’art. 26 del Regolamento comunale per contrasto con l’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per nullità della procura speciale. La sussistenza della procura al momento della proposizione del ricorso è requisito di ammissibilità ai sensi dell’art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a., non sanabile; nel caso concreto, l’indicazione del procedimento di impugnazione della revoca e l’autenticazione contestuale alla notifica rendono la procura speciale e regolare, con rigetto dell’eccezione.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. La legge n. 21/1992, come modificata dal d.l. n. 135/2018, convertito in legge n. 12/2019, impone che la sede operativa e almeno una rimessa siano situate nel territorio del Comune autorizzante. Il vincolo di rientro in rimessa dopo ogni servizio, già previsto dall’art. 11, è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 56 del 2020, che ha però confermato la funzione del servizio a favore delle singole comunità.
Da tale premessa il Collegio trae il rigetto del motivo che negava ogni legame territoriale. La giurisprudenza amministrativa richiamata, tra cui Cons. Stato n. 1703 del 2021 e Cons. Stato n. 6248 del 2025, conferma la persistenza di un vincolo di territorialità da intendere anche in senso funzionale, con utilizzo strutturale e organizzato della rimessa. Non basta la mera disponibilità, potenzialmente fittizia, della stessa.
Quanto al difetto dei presupposti, il Tribunale osserva che l’Amministrazione ha dedotto la carenza del vincolo sulla base del mancato transito del veicolo per circa due anni, con supporto istruttorio. Il ricorrente, sul quale incombeva l’onere della prova del fatto positivo contrario, non ha offerto alcun adeguato supporto documentale. La violazione risulta dunque correttamente accertata e la revoca legittima ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera e), del Regolamento comunale.
Il Collegio disattende anche il motivo sull’omessa valutazione delle osservazioni procedimentali, risultando le stesse esaminate nel provvedimento. Infine, respinge le censure sull’art. 21-quinquies: la revoca per inosservanza delle modalità di esercizio del servizio integra una revoca-decadenza, riconducibile al potere di verifica dei presupposti del titolo, diversa dalla revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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