Ottemperanza ai decreti equa riparazione: penalità di mora e commissario ad acta (TAR Calabria n. 215 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto i decreti della corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001 non trovano applicazione la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Una volta decorsi sei mesi dalla richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 senza che l’amministrazione provi l’esecuzione, sussistono i presupposti dell’azione. È ammissibile la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. anche quando l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. La somma è determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione, in aggiunta agli interessi dovuti, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento o all’insediamento del commissario.

Il Fatto

I ricorrenti, nella qualità di eredi, agiscono per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Catanzaro, emesso ai sensi della legge n. 89/2001, che ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma a titolo di equa riparazione, oltre interessi, e delle spese processuali, queste ultime da distrarre in favore del difensore.

Il decreto è divenuto definitivo ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione. I creditori hanno inoltrato la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001 e sono decorsi sei mesi senza alcun adempimento. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. I ricorrenti chiedono quindi l’ottemperanza e l’ulteriore condanna alla penalità di mora per il ritardo successivo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il tema delle condizioni dell’azione di ottemperanza per i crediti da equa riparazione. Rivedendo il proprio precedente orientamento, il Collegio ritiene non più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423. La specialità del procedimento ex legge n. 89/2001 giustifica questa lettura.

Superato lo snodo processuale, il giudice verifica i presupposti sostanziali. La richiesta di pagamento ex art. 5-sexies è stata inviata e sono trascorsi sei mesi. L’amministrazione non ha fornito la prova, a lei incombente secondo Cass. SS.UU. n. 13.533/2001, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a..

Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne condanne al pagamento di somme di denaro, sulla scorta di Cons. St. Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e della novella introdotta dall’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015. Non ravvisando iniquità o cause ostative, la penalità di mora viene determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione, in aggiunta agli interessi già dovuti, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto.

Quanto alla decorrenza, la somma è dovuta dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza e sino all’adempimento spontaneo ovvero all’insediamento del commissario, restando fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che il commissario non abbia provveduto (Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8). Il Tribunale ordina l’esecuzione entro trenta giorni e nomina sin d’ora, per la persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, con termine di novanta giorni e senza compensi. Le spese, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, sono poste a carico dell’amministrazione e, in caso di mancata rifusione, a carico del medesimo commissario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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