Questore di Torino e incompetenza territoriale: atti autonomi e no accessorietà (TAR Lombardia n. 2048 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di più provvedimenti questorili in materia di soggiorno, tra gli atti adottati da autorità periferiche operanti in distinte circoscrizioni non sussiste una connessione per accessorietà rilevante ai fini della competenza ai sensi dell’art. 31 cpc, applicabile al processo amministrativo per effetto del rinvio dell’art. 39 cpa, allorché ciascun atto sottenda una diversa istanza del ricorrente e distinte valutazioni dell’amministrazione. La circostanza che i provvedimenti incidano sulla medesima situazione soggettiva non vale, da sola, a individuare un rapporto di accessorietà. È pertanto incompetente il TAR del luogo in cui è stato adottato il provvedimento assunto come principale, dovendosi radicare la competenza innanzi al TAR della circoscrizione in cui opera l’autorità che ha emanato l’atto autonomo.
Il Fatto
La ricorrente ottiene un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, in conversione del titolo conseguito per motivi di studio. Il Questore di Milano, con provvedimento del 3.06.2021, rigetta l’istanza di rinnovo e revoca il titolo, rilevando l’irregolarità della presenza sul territorio italiano e la falsità del nulla osta al lavoro.
Nel 2022 la ricorrente presenta un’ulteriore istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il Questore di Torino, con provvedimento n. 25/2023 del 24.01.2023, la dichiara inammissibile e dispone l’archiviazione, evidenziando la mancanza del visto di ingresso. La ricorrente impugna entrambi gli atti davanti al TAR Lombardia, prospettandone il collegamento e dolendosi della carenza istruttoria e motivazionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la competenza territoriale. La questione è stata sottoposta dal Presidente al contraddittorio delle parti in camera di consiglio. Il provvedimento del Questore di Torino è adottato da un’autorità amministrativa periferica la cui sede ricade nella circoscrizione del TAR Piemonte, al quale compete la cognizione della relativa impugnazione.
Il Tribunale respinge la tesi del carattere meramente consequenziale dell’atto torinese rispetto a quello milanese. Tra i due provvedimenti non sussiste una connessione per accessorietà ai sensi dell’art. 31 cpc, richiamato dall’art. 39 cpa: si tratta di atti autonomi, che sottendono diverse istanze avanzate dalla ricorrente e distinte valutazioni. L’incidenza sulla medesima situazione soggettiva pretensiva non basta a configurare il rapporto di accessorietà. La competenza sul decreto del Questore di Torino è dunque declinata, con riassunzione possibile davanti al TAR Piemonte ai sensi dell’art. 15, comma 4, cpa.
Nel merito, il Collegio ritiene infondate le censure di violazione di legge ed eccesso di potere per carenza istruttoria e motivazionale rispetto al provvedimento del Questore di Milano. L’asserita estraneità della ricorrente alle attività penalmente rilevanti è solo allegata, priva di riscontri, e non incide sul dato oggettivo della falsità del nulla osta al lavoro posto a fondamento della revoca. Il provvedimento poggia su puntuali risultanze istruttorie e su una motivazione adeguata e coerente con la caducazione del titolo di soggiorno.
Quanto alla dedotta sussistenza dei presupposti per un nuovo permesso per motivi di studio, il Tribunale la reputa irrilevante. Tale circostanza non è stata sottoposta come dato istruttorio all’amministrazione e la documentazione non evidenzia alcuna istanza in tal senso, essendo le deduzioni articolate solo in sede processuale. Il ricorso è quindi respinto nel resto, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità fattuali della vicenda.
Nota della Redazione
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