Ottemperanza al giudicato Pinto: esecuzione del decreto e compensazione delle spese (TAR Puglia n. 215 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione del decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001, il ricorso è ammissibile quando il decreto abbia natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed efficacia di cosa giudicata, non sia stato opposto e sia decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato, con pagamento delle somme dovute e degli interessi legali, e nomina il commissario ad acta per il caso di inerzia. Al commissario non è dovuto compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese possono essere compensate, salvo il rimborso delle spese successive e accessorie e del contributo unificato.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce aveva accolto il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della ricorrente, di € 1.200,00 oltre spese liquidate e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore.

Nonostante la rituale notifica del decreto, il Ministero non vi dava esecuzione. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto, divenuto definitivo per mancata opposizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in parola ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto.

Quanto ai presupposti, è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno inoltre inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione, ai sensi dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, ed è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza che il pagamento fosse eseguito.

Nel merito, il TAR ha sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme indicate, se e nella misura in cui tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per l’adempimento è fissato il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio ha poi nominato commissario ad acta il Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni, precisando che non è dovuto alcun compenso specifico in base al principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, richiamando l’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.

Quanto alle spese, il TAR le ha compensate, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 6892 del 2019, in considerazione dell’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire e delle obiettive difficoltà del Ministero. Ha comunque riconosciuto il rimborso delle spese successive ed accessorie per la proposizione del giudizio di ottemperanza, oltre al contributo unificato, in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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