Legittima la premialità tabellare on/off nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (TAR Campania n. 3123 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta del criterio di aggiudicazione e la sua articolazione in sub-criteri costituiscono espressione dell’ampia discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, con sindacato del giudice amministrativo confinato alle ipotesi di macroscopica illogicità, irragionevolezza o non intellegibilità dei criteri. L’utilizzo di criteri tabellari con valutazione on/off non esige motivazione ulteriore, essendo ancorato a caratteristiche obiettivamente rilevabili, e non è di per sé incompatibile con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il requisito premiale riferito a una certificazione di sostenibilità può essere richiesto con riguardo al prodotto offerto e non all’operatore economico concorrente, quando la lex specialis sia in tal senso intellegibile. La carenza di interesse del ricorrente che non avrebbe tratto alcun vantaggio dalla riedizione della gara rende inammissibile la censura.
Il Fatto
Una stazione appaltante del Ministero della Giustizia indiceva una procedura aperta, in ambito europeo, per la conclusione di un accordo quadro relativo alla fornitura di derrate alimentari destinate al servizio vitto degli istituti penitenziari di una Regione, suddivisa in cinque lotti e aggiudicabile secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La società ricorrente partecipava al lotto quinto, classificandosi seconda con 90,79 punti, alle spalle dell’aggiudicataria, che conseguiva 100 punti, di cui 70 per l’offerta tecnica e 30 per quella economica.
Avverso la determinazione di aggiudicazione la ricorrente proponeva ricorso e successivi motivi aggiunti, deducendo l’illegittimità della lex specialis per mancata previsione della premialità legata alla certificazione di parità di genere, la scorretta articolazione dei criteri tecnici, l’indebito riconoscimento del punteggio massimo a una concorrente sprovvista di certificazione di pesca sostenibile e, infine, la anomalia delle offerte economiche delle concorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo rilevando la carenza di interesse della ricorrente. Poiché al momento della gara né la ricorrente né l’aggiudicataria possedevano la certificazione di parità di genere, l’eventuale previsione del punteggio premiale non avrebbe inciso sul divario in graduatoria. La ricorrente aveva già conseguito il punteggio massimo per l’offerta tecnica, mentre l’aggiudicataria aveva ottenuto il massimo anche per l’offerta economica: nessun vantaggio sarebbe derivato dalla riedizione della procedura.
Quanto all’articolazione dei criteri, il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui la disaggregazione del criterio in sub-criteri resta espressione dell’ampia discrezionalità della stazione appaltante. Il limite è segnato dalla non intellegibilità oggettiva ed evidente dei criteri, non ravvisabile nel caso di specie. L’utilizzo di criteri tabellari on/off non richiede motivazione ulteriore e non viola il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa quando i punteggi siano ancorati a elementi obiettivamente rilevabili. Il Collegio cita, sul punto, TAR Trentino-Alto Adige n. 105 del 2023, TAR Lazio n. 1515 del 2023 e Cons. Stato n. 6380 del 2020.
Con riguardo al criterio relativo ai prodotti ittici, il Collegio chiarisce che la certificazione di sostenibilità è riferita non all’impresa concorrente, ma al prodotto che l’operatore si impegna a fornire. Il punteggio massimo era subordinato alla dichiarazione di impegno del legale rappresentante a somministrare alimenti certificati, non al possesso della certificazione in capo all’operatore. Nella medesima direzione il Tribunale richiama TAR Lombardia n. 602, 603 e 604 del 2026.
Infine, quanto al costo del personale, il Collegio osserva che le ferie, i permessi e le assenze fisiologiche risultavano già computati nel costo orario secondo le indicazioni dell’ANAC. Rientra nella libertà organizzativa dell’impresa scegliere le modalità di garanzia della continuità del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi. I preventivi prodotti comprovavano la sostenibilità dei costi delle derrate. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono dunque respinti, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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