Ottemperanza al decreto ingiuntivo verso il Comune e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1897 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto esecutivo, è equiparato alla sentenza passata in giudicato ed è azionabile con il ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso alla data di notificazione del ricorso. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’ente di dare integrale esecuzione al titolo e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando l’adempimento sia ostacolato da vincoli normativi e di bilancio e dallo stato della finanza pubblica.
Il Fatto
Una società cooperativa ha chiesto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo con cui il Tribunale Ordinario di Ragusa aveva condannato il Comune al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il decreto, non opposto nei termini, era stato dichiarato esecutivo e, munito di formula esecutiva, era stato notificato all’amministrazione.
La ricorrente ha lamentato il perdurante inadempimento dell’ente e ha domandato l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Comune al pagamento della penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato e va accolto. Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010, che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione dei provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
Il decreto ingiuntivo non opposto rientra in tale categoria. Dagli atti risulta che il titolo è stato notificato all’amministrazione in data 09.09.2025 e che, alla data di notificazione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’avvio delle azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Non risultando prova dell’intervenuto adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo del Comune di dare integrale e corretta esecuzione al decreto ingiuntivo, provvedendo al pagamento di tutte le somme liquidate a titolo di capitale, interessi e spese della procedura monitoria. A tal fine assegna il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale dell’ente, con facoltà di delega a un funzionario dotato della necessaria professionalità. Il commissario, attivandosi su istanza della parte creditrice, provvederà all’integrale esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di novanta giorni dal suo insediamento.
È invece respinta la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in considerazione delle specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c..
Nota della Redazione
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