Cessazione della materia del contendere per archiviazione del procedimento di annullamento e revoca della sospensione (TAR Emilia-Romagna n. 1370 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’archiviazione del procedimento di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, con contestuale revoca dell’ordine di sospensione dell’efficacia del titolo autorizzativo, determina la cessazione della materia del contendere sul ricorso proposto avverso la misura cautelare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. In tale evenienza, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta una pronuncia di rito, con possibilità di compensazione delle spese di lite quando la definizione del giudizio non sia imputabile alla condotta processuale delle parti.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore nel settore delle telecomunicazioni, impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva disposto la sospensione dei lavori per la realizzazione di una Stazione Radio Base, fino alla conclusione del procedimento di annullamento d’ufficio del titolo autorizzativo, avviato ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per la dedotta omessa pubblicizzazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003.
Nelle more del giudizio, a seguito di accordi tra le parti, il Comune adottava una determina di archiviazione del procedimento di annullamento, con contestuale revoca dell’ordine di sospensione dei lavori oggetto di impugnazione. La società ricorrente depositava quindi memoria, dando atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere e chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevato che l’amministrazione aveva archiviato il procedimento di annullamento d’ufficio e revocato la misura cautelare di sospensione, ha ritenuto che non residuasse alcun interesse della ricorrente alla decisione nel merito del ricorso.
La pronuncia si fonda sull’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, venga meno la situazione sostanziale dedotta in giudizio o comunque l’interesse alla sua definizione. L’eliminazione degli effetti del provvedimento impugnato, realizzata attraverso l’atto di revoca e archiviazione del Comune, ha integrato la fattispecie della sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in ragione della circostanza che la definizione favorevole della vicenda per la ricorrente è derivata da una determinazione assunta dall’amministrazione, rendendo non imputabile ad alcuna delle parti l’esito del giudizio. La sentenza, resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., è stata così definita con una pronuncia di rito, senza esame delle questioni di merito relative alla legittimità del provvedimento di sospensione e dell’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio.
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Nota della Redazione
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