Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 447 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto di condanna emesso dalla Corte d’appello ai sensi della legge n. 89/2001, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. va verificata alla luce della mancata impugnazione del titolo, attestata da certificazione di cancelleria, dell’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996 e dell’adempimento degli oneri procedurali previsti dall’art. 1, comma 777, lett. l, legge n. 208/2015. Accertata l’inottemperanza, il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e designa sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 5-sexies, co. 8, legge n. 89/2001. Il munus commissariale è obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza; il relativo compenso rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Il Fatto
Il ricorrente agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto con cui la Corte d’appello di Napoli aveva condannato il Ministero della Giustizia a pagargli la somma di euro 2.000, oltre interessi legali, a titolo di equa riparazione. Il decreto era stato notificato e non era stata proposta opposizione, come attestato da certificazione della cancelleria.
Depositata la documentazione richiesta dall’art. 5-sexies, legge n. 89/2001, l’Amministrazione restava inadempiente. Il ricorrente proponeva allora ricorso in ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina del commissario ad acta con liquidazione del compenso, la condanna alla penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. e la condanna alle spese con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. alla luce della documentazione in atti: la mancata impugnazione del decreto, attestata dalla certificazione di cancelleria, l’inutile decorso del termine dilatorio di trenta giorni previsto dall’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996 e il compimento degli oneri procedurali introdotti dalla legge n. 208/2015. Tali condizioni sono ritenute tutte sussistenti.
Il ricorso è quindi accolto. Il Tribunale ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza il Collegio designa sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, con facoltà di delega a un funzionario di idonea competenza tecnica. Il commissario compirà gli atti necessari al pagamento decorso inutilmente il termine assegnato ed entro sessanta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della perdurante inottemperanza.
Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso per l’eventuale funzione commissariale rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti ai sensi dell’art. 5-sexies, co. 8, legge n. 89/2001, con richiamo a TAR Molise, sent. n. 589/2018. Quanto al deposito degli atti, il commissario deve utilizzare la procedura PAT con l’apposito modulo.
Il Collegio dispone infine la penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura complessiva di euro 700,00 oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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