Ottemperanza al decreto equa riparazione: legittimazione del difensore antistatario (TAR Puglia n. 1298 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto che ha liquidato l’equa riparazione per irragionevole durata del processo, la parte ricorrente è legittimata a chiedere l’esecuzione delle sole statuizioni che le attribuiscono pretese di diretta spettanza. Le somme liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario costituiscono un credito autonomo del professionista: se questi non agisce in proprio, la domanda di ottemperanza proposta dalla parte è inammissibile per difetto di titolo. Resta fermo l’obbligo dell’Amministrazione di adempiere spontaneamente a tutti gli obblighi derivanti dal provvedimento giurisdizionale definitivo, anche per le voci non azionate in executivis.

Il Fatto

La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm. per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’appello di Lecce n. 145/2020. Con quel provvedimento il Ministero della Giustizia era stato condannato, a titolo di equa riparazione ex legge n. 89/2001, al pagamento di 800,00 euro in favore della ricorrente e, in favore del difensore antistatario, delle spese del procedimento, liquidate in 380,00 euro per compensi e 100,00 euro per spese, oltre accessori e rimborso spese generali al 15%.

Il decreto era stato notificato al Ministero il 4.12.2020, non opposto e divenuto definitivo dal 5.1.2021. Deducendo il mancato adempimento spontaneo, la ricorrente ha chiesto al TAR di ordinare il pagamento delle somme dovute, oltre interessi, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in parola ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto. È inoltre decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Il TAR ha poi verificato il rispetto delle condizioni dell’azione di ottemperanza in materia di equa riparazione. La ricorrente ha inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare residuo e la modalità di riscossione prescelta, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001. Sono decorsi i sei mesi dalla trasmissione senza che il pagamento sia stato eseguito.

Nel merito, il Collegio ha rilevato un limite oggettivo della domanda. Il decreto reca condanna al pagamento di somme non solo in favore della ricorrente, ma anche del difensore antistatario, con attribuzione espressa in suo favore. Questi non ha agito in proprio nel giudizio, proposto solo nell’interesse della ricorrente. Ne deriva che quest’ultima non vanta alcun titolo per chiedere l’ottemperanza delle somme riconosciute unicamente al professionista.

La domanda è stata pertanto accolta solo con riferimento alle statuizioni concernenti pretese di diretta spettanza della ricorrente, con esclusione delle ulteriori poste liquidate al difensore. Il TAR ha sancito l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto, se e nella misura in cui le somme siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, fissando il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per l’ipotesi di persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti ex art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Le spese di lite sono state compensate, salvo il rimborso delle spese vive accessorie per la proposizione del giudizio, in linea con Cons. Stato n. 3484/2021 e Cons. Stato n. 1498/2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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