Stazioni radio base compatibili con destinazione agricola, illegittimo il divieto generalizzato (TAR Lombardia n. 345 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le stazioni radio base sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e territoriale, compresa quella agricola, perché l’art. 44, terzo comma, d.lgs. n. 259/2003 le equipara a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria. Gli strumenti di pianificazione non possono pertanto introdurre limitazioni alla localizzazione degli impianti in aree generalizzate. In base all’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, come novellato dall’art. 38, comma 6, d.l. n. 76/2020, i comuni possono adottare solo divieti particolari riferiti a siti specifici connotati da elevata sensibilità, non a intere categorie di aree. È illegittimo il diniego che si fondi esclusivamente sulla destinazione agricola dell’area individuata dal piano provinciale, in assenza di una specifica valutazione di contrasto con gli interessi tutelati.

Il Fatto

La società ricorrente, insieme a due gestori telefonici, ha presentato nel luglio 2022 al Comune di Ceriano Laghetto un’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003 per realizzare una stazione radio base su un terreno catastalmente individuato. Il Comune ha respinto l’istanza con provvedimento del novembre 2022, sul presupposto che l’area ricadesse in “ambito agricolo strategico” e in “ambito di interesse provinciale” secondo il PTCP della Provincia di Monza e della Brianza, e che l’impianto fosse incompatibile con tali destinazioni.

La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo l’insussistenza di norme del piano provinciale che vietassero la collocazione degli impianti in quegli ambiti e, in subordine, l’illegittimità delle stesse norme di piano per contrasto con la disciplina statale. Il Comune si è costituito, mentre uno dei gestori è intervenuto ad adiuvandum. La Sezione ha respinto l’eccezione di inammissibilità per asserita natura meramente confermativa dell’atto e ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. Il nuovo provvedimento, pur avendo contenuto dispositivo identico al precedente, è stato adottato in esito a un nuovo procedimento, avviato su istanza che non stimolava l’autotutela ma chiedeva il rilascio dell’autorizzazione alla luce della sopravvenuta art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, che ha ristretto il potere comunale di intervento. La qualificazione operata dall’amministrazione, osserva il TAR, non vincola comunque il giudice.

Nel merito, il Tribunale chiarisce in fatto che l’area è inclusa in ambito agricolo strategico ma non in ambito di interesse provinciale, come ammesso dalla stessa parte resistente. Risultano perciò inconferenti le censure e le difese costruite sul presupposto opposto. Né il provvedimento né le memorie indicano norme del PTCP che vietino espressamente le stazioni radio base negli ambiti agricoli strategici.

L’unica disposizione richiamata è l’art. 34 delle Norme di Piano, inapplicabile alla fattispecie perché disciplina gli ambiti di interesse provinciale e, comunque, non vieta espressamente la localizzazione degli impianti. La classificazione dell’area come avente sensibilità paesaggistica molto elevata non rileva: non impone un vero vincolo paesaggistico e, in ogni caso, la sua sussistenza non sarebbe di per sé ostativa, dovendo l’amministrazione individuare specificamente i profili di contrasto tra infrastruttura e interessi tutelati, secondo il richiamato precedente T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, n. 1010 del 2020.

Il Collegio afferma quindi il principio secondo cui le stazioni radio base sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e territoriale, compresa quella agricola, in forza dell’equiparazione alle opere di urbanizzazione primaria operata dall’art. 44, terzo comma, d.lgs. n. 259/2003. Gli atti di pianificazione non possono introdurre limitazioni riferite ad aree generalizzate; i comuni possono adottare solo divieti particolari su siti specifici a elevata sensibilità, quali scuole, ospedali o parchi, come affermato da Cons. Stato n. 3679 del 2019 e n. 5168 del 2018.

Ne consegue l’illegittimità del diniego fondato sul solo fatto che l’impianto ricade in ambito agricolo strategico e a ridosso dell’ambito di interesse provinciale. Il ricorso è fondato e il provvedimento è annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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